Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28349 - pubb. 10/12/2022

Cessioni in blocco, legittimazione del cessionario e prova del credito

Tribunale Napoli Nord, 08 Giugno 2022. Est. Magliulo.


Cartolarizzazione ex art. 58 TUB – Avviso Gazzetta Ufficiale generico – Omesso deposito contratto –  Difetto legittimazione cessionario – Rilevabilità d'ufficio



La contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un’eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l’altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il giudice può rilevarla d’ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso.


La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente alla legittimazione ad agire della cui prova è onerato il cessionario.



La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all’atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto.


Ove dall’avviso in Gazzetta Ufficiale non sia possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti vi è la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell’acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avvocato Raffaele Carbone del Foro di Santa Maria Capua Vetere


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