Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 796 - pubb. 01/07/2007
Clausola autonoma di diseredazione
Tribunale Mantova, 06 Marzo 2001. Est. Gibelli.
Successione testamentaria – Clausola di diseredazione – Autonomia della clausola – Validità.
omissis
CONCLUSIONI
Per l’attrice:
In via principale:
A) Accertarsi le reale ed effettiva consistenza del patrimonio mobiliare della de cuius costituito da:
1. titoli per un valore di £.60.000.000
2. saldo conto corrente per un valore di £.12.685.622;
3. due libretti intestati congiuntamente alla de cuius e alla odierna attrice per il complessivo importo di £.7.617.791;
4. enti mobili descritti al punto 3 lett. E);
B) previa eventuale collazione ai sensi dell’art. 737 e seg. c.c. disporsi la divisione dei beni ereditari assegnando in proprietà esclusiva a ciascun erede legittimo la quota dei beni ereditari di competenza a norma dell’art. 565 e seg. c.c.;
C) accertarsi, per contro, l’effettiva titolarità della odierna concludente di metà degli importi depositati sui libretti nominativi menzionati sub A/3;
D) dandosi atto che i convenuti hanno incassato gli importi tutti di cui al patrimonio mobiliare descritto sub A NN. 1-2-3 dirsi tenuti e condannarsi gli stessi ad immediatamente corrispondere alla concludente la quota di sua spettanza all’esito degli accertamenti di cui sub C) con gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
E) per l’eventualità che sia accertata l’appropriazione da parte dei convenuti degli enti mobili arredanti l’abitazione della defunta, in ossequio alla domanda di collazione dirsi tenuti e condannarsi a versare all’attrice gli importi di sua spettanza aumentati degli interessi di legge ordinandosi ai convenuti stessi di rendere il conto dei beni collazionati a far tempo dalla data dell’aperta successione;
F) Spese, competenze ed onorari interamente refusi.
In via istruttoria:
A) si chiede l’ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla premessa di citazione. Lista testi riservata;
B) all’esito del raccoglimento della prova disporsi consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare il valore dei beni mobili che arredavano l’abitazione della de cuius.
Per i convenuti:
“Contrariis reiectis nel merito respingersi le domande della attrice col favore delle spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 01/08/96 Paola Bianchi, residente in Suzzara, evocava in giudizio Giorgio Bianchi, residente a Suzzara, e Tommaso Bianchi, residente in Cappelletta di Virgilio, esponendo:
1) che in data 06/12/95 era deceduta in Suzzara senza lasciare testamento la Sig.ra Bianchi Patrizia nata il 14/06/1909 a Reggiolo;
2) che i legittimi eredi della defunta erano:
- la sorella Paola Bianchi – attrice-
- il fratello Tommaso Bianchi nato a Reggiolo il 12/02/1914 e residente in Cappelletta di Virgilio;
- il nipote Giorgio Bianchi nato il 14/11/44 a Curtatone e residente in Suzzara in rappresentanza del padre Bianchi Alfredo deceduto.
3) che l’asse ereditario era costituito da:
A) titoli a custodia n. 50002198 della Banca Agricola Mantovana – Agenzia di Suzzara – per un valore di £.60.000.000;
B) saldo attivo c/C n. 60585 presso la Banca Agricola Mantovana – Agenzia di Suzzara – per £.12.685.622;
C) libretto nominativo n.1200565 di cui la defunta era cointestataria con l’attrice Paola Bianchi recante un importo di £.2.114.8936;
D) libretto nominativo n.1497838 di cui la defunta era cointestataria con l’attrice Paola Bianchi recante un importo di £.5.502.898;
E) beni mobili che arredavano la casa e che venivano elencati con riserva di miglor identificazione;
4) che Tommaso Bianchi e Giorgio Bianchi avevano riscosso i titoli summenzionati senza corrispondere all’attrice la quota di sua spettanza ed avevano inoltre asportato tutti i beni mobili che arredavano la casa della de cuius;
5) che veramente l’attrice aveva richiesto ai coeredi la corresponsione della quota di sua competenza.
Ciò premesso Paola Bianchi chiedeva l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Si costituivano ritualmente i convenuti eccependo in particolare l’esistenza di testamento olografo di Bianchi Patrizia in data 11/07/93 regolarmente pubblicato con verbale in data 14/03/96 n. 44271 di Rep. Notaio Dr. Omero Araldi di Suzzara . Con tale testamento la de cuius aveva espressamente escluso dalla successione ereditaria sia la sorella Paola sia, in previsione della eventuale premorienza della stessa, le figlie Laura e Clara. Non esistendo eredi legittimari doveva intendersi che tale esclusione concretasse una implicita istituzione degli altri successibili per cui non era lecito invocare l’apertura della successione legittima. Infatti secondo i convenuti dalla scheda testamentaria risultava chiaramente la volontà della testatrice di non lasciare alcunché alla sorella e alle nipoti. Ne derivava che tutto il patrimonio della defunta andava attribuito per successione testamentaria al fratello Tommaso e al nipote Giorgio, fermo restando che ove l’attrice avesse dimostrato la comproprietà di determinati beni posseduti dalla defunta le doveva essere riconosciuta la giusta metà di sua competenza. In via del tutto subordinata i convenuti contestavano le indicazioni della attrice circa la entità del patrimonio ereditario.
I convenuti chiedevano pertanto l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Assunta prova per testi la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 24/10/2000 disponendosi lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nel termine di cui all’art. 190 c.p.c.. Con ordinanza in data 03.02.2001 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione essendosi rilevato che la decisione competeva al Tribunale in composizione collegiale ex art. 48 R.D. 30.01.42 n.12 come sostituito dall’art. 88 della L.n.353/90 avuto riguardo alla data di proposizione della domanda e all’oggetto della causa stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio si pone il problema della validità della scheda testamentaria il cui contenuto si risolva in una dichiarazione puramente negativa di esclusione dalla successione di taluni eredi legittimi.
Secondo la difesa dell’attrice il Tribunale non potrebbe che “pronunciare la nullità del testamento prodotto dai convenuti e dichiarare che nel caso di specie valgono le regole della successione legittima….”
Va anzitutto osservato che nessuna domanda è stata svolta al riguardo da parte attrice che dopo la costituzione dei convenuti, ben avrebbe potuto e dovuto, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 183, ultimo comma C.P.C., modificare le domande alla luce della tesi difensiva di controparte.
In ogni caso il Tribunale ritiene di condividere la tesi seguita dalla prevalente giurisprudenza di merito (da ultimo Trib. Catania Sez. III Civile 21/02/2000 in GIUR. IT. 2001 pag.70) secondo cui è valido il testamento recante come unica disposizione una diseredazione meramente negativa. Il Tribunale non ignora l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la Volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che lo contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione (Cass. Civ. Sez. II 18/06/94 n. 5895).
Il Tribunale ritiene peraltro, come detto, di non aderire all’orientamento secondo cui sarebbe esclusa nel nostro ordinamento l’ammissibilità di una autonoma clausola di disederazione.
Tale orientamento si fonda sulla concezione del testamento come negozio necessariamente attributivo delle sostanze del de cuius; negozio cioè col quale il testatore deve aver disposto in positivo dei suoi beni prevedendone la destinazione a vantaggio dell’erede o del legatario.
In tale ottica eventuali disposizioni di carattere non attributivo sarebbero ulteriori rispetto al regolamento dell’eredità e non necessiterebbero per la loro validità della forma testamentaria. Se non che, come è stato osservato dalla dottrina più recente e dalla prevalente giurisprudenza di merito, ben possono definirsi disposizioni testamentarie quelle comunque regolatrici della sorte dei beni.
Se la funzione del testamento è quella di dare una destinazione al patrimonio tale funzione è realizzata anche quando il testatore esclude qualcuno dalla sua successione salvo il rispetto dei diritti dei riservatari. In altri termini occorre riconoscere che il fondamento di ogni disposizione successoria non è il carattere attributivo della stessa ma il fatto di essere espressione dell’autonomia del testatore. Ma se così è occorre ulteriormente riconoscere che la volizione è libera e può manifestarsi anche nella esclusione dalla successione di qualcuno dei chiamati ex lege.
Si deve condividere quindi la tesi sostenuta dalla difesa dei convenuti con la conseguenza che tutte le domande formulate da parte attrice nel presupposto che Bianchi Patrizia sia deceduta senza lasciare testamento vanno rigettate. Può ritenersi invece documentalmente provata la contitolarità Bianchi Patrizia e Paola Bianchi del libretto nominativo cointestato alle medesime acceso presso la Banca Agricola Mantovana col n. 1200565 dell’importo di £. 2.114.893. Per quanto riguarda invece l’altro libretto nominativo asseritamente cointestato non può dirsi, all’esito delle prove testimoniali, che sia stata fornita adeguata prova al riguardo.
L’unica domanda che può essere accolta è pertanto quella relativa alla condanna dei convenuti al pagamento in favore dell’attrice della metà dell’importo di £. 2.114.893 pari a £. 1.057.446 oltre interessi nella misura legale a far tempo dalla domanda.
Sussistono giusti motivi, specie in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di diseredazione, per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
a) Accertata la titolarità in capo alla attrice di metà dell’importo depositato sul libretto nominativo n.12200565 acceso presso la Agenzia di Suzzara della Banca Agricola Mantovana condanna Giorgio Bianchi e Tommaso Bianchi in via tra loro solidale al pagamento in favore di Bianchi Patrizia dell’importo di £. 1.057.446 oltre interessi nella misura legale a far tempo dalla domanda;
b) Rigetta ogni ulteriore domanda dell’attrice;
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Mantova il 06.03.2001.