Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6689 - pubb. 09/11/2011

Controversie in materia di famiglia, lite temeraria e sanzione ex articolo 96, comma 3, c.p.c.

Tribunale Milano, 04 Marzo 2011. Est. Mastrangelo.


Lite temeraria – Art. 96, comma III, c.p.c. – Applicabile al rito della Famiglia – Artt. 155-bis c.c. – Sussiste – Natura giuridica – Sanzionatoria – Sussiste – Effetti della Lite temeraria sull’amministrazione della giustizia – Rilevanza.



L’art. 96, comma III, c.p.c. è applicabile alle controversie in materia di famiglia, in virtù dell’art. 155-bis c.c. e ha la precipua finalità di sanzionare l’abuso del processo al di fuori dell’area della responsabilità aquiliana. La nuova norma consente di prendere in esame gli effetti prodotti dalla lite temeraria sulla amministrazione della Giustizia nel suo complesso, nei termini di rallentamento e quindi inefficacia della tutela dei diritti, che si riverberano inevitabilmente sulle posizioni soggettive di coloro che, pur estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa, si siano comunque rivolti all’Autorità Giudiziaria vedendo allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano. Tale effetto è maggiormente pervasivo laddove, come nelle procedure ex art. 317-bis c.c., non si tratti solo di prestazioni economicamente valutabili – ad esempio la determinazione del contributo al mantenimento della prole minore – ma anche, e soprattutto, di tutela di diritti personalissimi e costituzionalmente garantiti, come quello alle relazioni parentali. Tali diritti ottengono una tutela che possa dirsi effettiva solo laddove l’intervento giurisdizionale sia particolarmente celere, del resto come in qualsiasi procedura dell’Autorità Giudiziaria minorile: il fattore tempo toglie al minore ed al suo genitore, ed al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell’identità personale e familiare, “pezzi di vita” che non consentono alcuna restituito in pristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile. Il legislatore della novella di cui alla L. n. 54 del 2006, che ha aggiunto l’art. 155-bis c.c., era particolarmente consapevole delle dinamiche dei procedimenti per l’affidamento della prole minore e della necessità di recuperare una più compiuta e reale condivisione delle responsabilità parentali tanto che, configurato l’affidamento condiviso come il regime ordinario nella materia de qua, ha inteso presidiarlo contro immotivate e pretestuose richieste di affidamento esclusivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 96 c.p.c.



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