Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32409 - pubb. 20/12/2024

L'opposizione ad una cartella di pagamento che prospetta il difetto di legittimazione passiva dell'opponente va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione

Cassazione civile, sez. III, 14 Novembre 2024, n. 29383. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


Cartella esattoriale per violazioni del codice della strada - Opposizione - Contestazione di difetto di legittimazione passiva dell’opponente - Qualificazione - Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie



Se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.). (massima ufficiale)




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