Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32325 - pubb. 05/12/2024

Ancora sulla debitoria promiscua nella ristrutturazione del consumatore

Tribunale Bologna, 22 Novembre 2024. Est. Mirabelli.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Debitoria promiscua – Accollo non liberatorio di debiti d’impresa da parte di un soggetto terzo – Ammissibilità della domanda – Esclusione



È inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII quando sussistono obbligazioni non consumeristiche, quali contributi previdenziali, per un ammontare non irrisorio, tenute volutamente fuori dal piano in presenza di un soggetto terzo che ha assunto l’impegno al loro adempimento mediante piano rateale di lunga durata. Al contrario, potrebbe ammettersi la ristrutturazione ex art. 67 CCII nel caso in cui detti debiti non irrisori risultino oggetto di accollo liberatorio del terzo e/o di immediato adempimento da parte del terzo stesso, uniche circostanze che potrebbero consentire la qualificazione sostanziale della ristrutturazione come afferente a soli debiti del consumatore. (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)


[Fattispecie in cui il ricorrente aveva dato atto che parte dell’indebitamento, per oltre 8.000,00 euro, derivava da una precedente attività imprenditoriale ed era stata oggetto di domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente e in corso di pagamento rateale da parte del padre, senza, peraltro, accollo liberatorio. Osserva il Tribunale che nel caso in esame “può ritenersi che i debiti da attività imprenditoriale siano estranei alla ristrutturazione solo perché un terzo si è impegnato al loro pagamento, perché non vi è stato accollo liberatorio, né i debiti sono stati precedentemente estinti o sono di immediata estinzione da parte del terzo”]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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