Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32318 - pubb. 04/12/2024
Il curatore dell'eredità giacente è tenuto al pagamento dell'imposta di successione, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso e comunque non deve certo risponderne direttamente e personalmente con i propri beni
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 18 Ottobre 2024, n. 27081. Pres. Paolitto. Est. Liberati.
Curatore dell'eredità giacente - Obbligo di pagare l'imposta di successione - Configurabilità - Ragioni - Limiti
In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, del citato d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.
Il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall’eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni, in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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