L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32280 - pubb. 26/11/2024
Effetti del rinvio statutario al Regolamento della Curia Mercatorum (rectius Camera Arbitrale di Milano) e limite al diritto del socio della controllante alla consultazione dei documenti della controllata
Tribunale Venezia, 11 Novembre 2024. Est. Doro.
Azione di responsabilità amministratori – revoca amministratori – provvedimenti cautelari – competenza arbitri – applicabilità – diritto del socio consultazione documenti controllata
Il rinvio al regolamento arbitrale deve essere normalmente – ossia “salvo diversa volontà delle parti” – inteso come mobile, ossia al testo del regolamento in vigore al momento dell'introduzione del procedimento arbitrale, e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente al momento della stipulazione della clausola arbitrale.
Il diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della società controllante. (1) (Corrado Ferriani) (riproduzione riservata)
(1) Il Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, ha accolto l’eccezione di compromesso sollevata relativamente alla domanda di revoca dell’amministratore di S.r.l., sancendo la competenza del collegio arbitrale statutariamente previsto.
Nel caso di specie, lo statuto societario fa rinvio al Regolamento della Curia Mercatorum, il quale a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere inteso come effettuato al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che, a sua volta, prevede la competenza del Collegio Arbitrale anche per i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, salvo diverso accordo delle parti, in linea con i dettami dell’art. 818, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022.
La clausola statutaria in esame rinvia ad un “regolamento arbitrale precostituito” e, dunque, prevede un c.d. arbitrato amministrato, con conseguente applicazione dell'art. 832 c.p.c., il quale al terzo comma disciplina l’applicazione del regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio, se le parti non hanno convenuto diversamente. Da ciò, continua il Tribunale, consegue l’accoglimento dell’eccezione di compromesso.
Nella medesima pronuncia, la Sezione Imprese ha altresì sancito come il diritto di ispezione del socio della controllante non possa estendersi ad ogni informazione delle controllate, ma soltanto ad informazioni ed a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della società controllante, non potendosi aggirare i limiti al diritto di consultazione sanciti dalla legislazione straniera della controllata (svizzera, nel caso di specie).
Infatti, in caso contrario, verrebbe meno la differenziazione soggettiva tra la controllante e la controllata e ai soci della controllante verrebbero garantite prerogative analoghe a quelle dei soci della controllata nonostante non abbiano una tale qualifica. (Corrado Ferriani)
Segnalazione e massime a cura del Prof. Dott. Corrado Ferriani
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