Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32254 - pubb. 21/11/2024
Prelazione agraria e conferimento di fondo rustico in società di capitali
Appello Napoli, 12 Novembre 2024. Pres., est. Magliulo.
Diritto di prelazione e di riscatto – Coltivatore diretto – Onere della prova – Simulazione di contratto costitutivo di società di capitali – Esclusione
La normativa vigente in materia (Leggi numeri 590/1965 e 203/1982) subordina il diritto di prelazione e quello di riscatto ad una serie di presupposti, cumulativi, di ordine oggettivo e soggettivo.
La prova di tali elementi costitutivi spetta a chi agisce in giudizio, secondo la regola di ripartizione dettata dall’articolo 2697 del Codice Civile.
Siffatta prova deve essere fornita in concreto, non rilevando il dato formale della iscrizione negli elenchi o altre certificazioni amministrative, ma l’effettivo abituale esercizio dell’attività agricola, con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia.
Il difetto della prova degli elementi costitutivi della qualifica di coltivatore diretto comporta, riguardo alla domanda di accertamento della simulazione del contratto costitutivo di una società di capitali agricola, la mancanza di interesse ad agire, ai sensi dell’articolo 100 del Codice di Procedura Civile, inteso quale condizione dell’azione che giustifica l’adizione di una pronuncia di merito tesa al conseguimento di un risultato utile per l’attore.
Il diritto di prelazione agraria in favore dell’affittuario coltivatore del fondo rustico o del proprietario del fondo confinante non sussiste nel caso di conferimento di detto fondo rustico in una società di capitali, o di cessione di quote di una tale società, non configurandosi un’alienazione a titolo oneroso del fondo in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall’acquisto della qualità di socio.
In tale ipotesi deve escludersi che sia ammissibile il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto, non potendosi parlare di vendita, ossia di contratto di scambio di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo, ma di contratto associativo nel quale il trasferimento della proprietà del fondo è effettuato per acquisire lo status di socio con riferimento alla quota di capitale contestualmente sottoscritta, con tutti i diritti e gli obblighi relativi. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ugo Campese
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