Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32179 - pubb. 07/11/2024

Avvocati: la correttezza nella scelta della sanzione da applicare non è di per sé censurabile in sede di legittimità

Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Ottobre 2024, n. 26369. Pres. Cassano. Est. Rossetti.


AVVOCATO - SANZIONI DISCIPLINARI - Scelta della sanzione da applicare - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare - Esclusione



Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salvo il caso di sviamento di potere e nei limiti della ragionevolezza, la correttezza nella scelta della sanzione da applicare non è di per sé censurabile in sede di legittimità. (massima ufficiale)