Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32177 - pubb. 07/11/2024

Cessioni in blocco: anticomunitarietà del contratto di cessione che intervenga, violando (o meglio, eludendo) le regole comunitarie

Tribunale Brindisi, 22 Ottobre 2024. Est. Natali.


Cessioni in blocco - Normativa antiriclaggio di fonte unionale - Disciplina interna - Possibile contrasto


Cessioni in blocco - Normativa antiriclaggio di fonte unionale - Violazione o elusione - Contratto anticomunitario - Soluzione preferibile


Cessioni in blocco - Normativa antiriclaggio di fonte unionale - Contratto anticomunitario - Condizioni e limiti


Cessioni in blocco - Normativa antiriclaggio di fonte unionale - Tutela meramente amministrativa - Soluzione non “efficiente”


Cessioni in blocco - Normativa antiriclaggio di fonte unionale - Violazione o elusione - Assenza di ripercussioni sul vincolo negoziale - Irragionevolezza


Cessioni in blocco - Normativa antiriclaggio di fonte unionale - Ratio ispirativa



Il quadro regolatorio antiriclaggio, anche unionale, è fitto e si va arricchendo di regole sempre più rigide che cercano di assecondare il passo di un’incessante evoluzione delle forme giuridiche e delle tecniche elaborate per eludere la normativa in riferimento; ragione per cui la normativa italiana sarebbe disapplicabile se interpretata in senso anticomunitario e, quindi, inidoneo ad assicurare un effettivo contrasto del fenomeno del riciclaggio; in particolare, se fosse intesa come non applicabile ogni qualvolta esista un apprezzabile flusso di denaro di provenienza non accertabile perché interessante soggetti societari non iscritti.



Spostandosi sul piano negoziale, è possibile invocare la c.d. anticomunitarietà del contratto di cessione che intervenga, violando (o meglio, eludendo) le regole comunitarie e ciò in quanto, nella logica del sistema di tutela delle posizioni di rilevanza comunitaria, acquista valenza primaria la tutela in forma specifica, ovvero idonea ad assicurare il conseguimento del bene della vita agognato o di un’utilità, succedanea (quale è quella assicurata dalla radicale invalidità del vincolo o dalla sua disapplicazione); soluzione che diviene non solo possibile ma doverosa nell’ipotesi, qual è quella di specie, in cui il bene della vita, sub specie della piena attuazione degli obblighi comunitari, sia, conseguibile, mediante la neutralizzazione degli effetti della cessione; dovendosi propendere per il rimedio maggiormente idoneo (oppure idoneo in via esclusiva) a massimizzare il risultato in termini di effettività della tutela.



La possibilità di configurare la c.d. anticomunitarietà del contratto di cessione presuppone che alla norma comunitaria si attribuisca efficacia diretta di tipo orizzontale e, in effetti, in materia di antiriciclaggio, esiste un fitto reticolo di regole comunitarie - soprattutto, inserite in regolamenti o nei trattati -, idonee a porsi quale parametro di legittimità non solo degli atti delle autorità degli stati membri, ma anche delle regole negoziali.



È evidente come l’interpretazione volta ad assicurare all’obbligo di iscrizione e ai connessi controlli una valenza meramente amministrativa, ovvero limitata ai rapporti fra operatore economico e pubblica amministrazione competente, sia inidonea ad assicurare l’effettività della tutela in una materia, peraltro, non solo di sicuro interesse transfontaliero (per l’attitudine delle cessioni in blocco a investire qualunque ragioni di credito), ma anche presidiata dalla sanzione penale.



Ritenere che un così articolato apparato normativo, fondato su una pluralità di livelli di intervento, in costante evoluzione, possa essere aggirato da una mera operazione economica volta alla traslazione dei crediti deteriorati fra soggetti non qualificati e non vigilati, rappresenterebbe una evidente e macroscopica contraddizione in termini, per cui deve ritenersi che i superiori obblighi comunitari possano essere soddisfatti solo dalla neutralizzazione degli effetti delle transazioni economiche cui sia sotteso il rischio di riciclaggio; rischio che può essere oggettivamente contenuto solo se si riserva la negoziazione in blocco dei crediti ai soggetti iscritti e presidiando con la sanzione della nullità gli atti in contrasto con i predetti obblighi.



L’interesse tutelato deve, invece, individuarsi, nell’arco della plurioggettività della fattispecie, proprio nell’esigenza, di indubbio rilievo comunitario, di contrastare il riciclaggio del denaro di provenienza illecita, oltre che nella garanzia della stabilità dei mercati finanziari: gli intermediari, iscritti nell’albo ex art. 106 Tub, sono soggetti alla predisposizione di una serie di misure, tra cui l’adozione di sistemi di vigilanza interna, preordinate a impedire che le attività, da essi poste in essere, possano essere piegate a fini di riciclaggio. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)



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