Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32146 - pubb. 30/10/2024
Giudizi possessori ed onere della prova
Cassazione civile, sez. II, 21 Ottobre 2024, n. 27220. Pres. Mocci. Est. Picaro.
Giudizio possessorio - Onere della prova - Principio dispositivo - Prudente apprezzamento delle prove
Nei giudizi possessori incombe sulla parte ricorrente l’onere di fornire la prova della situazione di fatto della quale si chiede tutela, mentre non può essere invocata la violazione dell’articolo 2967 del Codice Civile al fine di ottenere, in sede di legittimità, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, espressione del libero convincimento del giudice.
Per l’assolvimento dell’onere probatorio del giudizio possessorio l’atto pubblico che prevede la realizzazione di una strada può essere utilizzato solo ad colorandum possessionem, ossia per determinare i contorni di un possesso già altrimenti dimostrato, in quanto l’articolo 1063 del Codice Civile, il quale prevede che “l’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolate dal titolo”, si riferisce alle cause petitorie e non ai giudizi possessori.
In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c. occorre denunciare che a fondamento della decisione siano state poste prove non introdotte dalle parti, ma disposte dal giudice di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio.
La violazione dell’articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento.
La censura è invece ammissibile ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., nei rigorosi limiti in cui ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ugo Campese
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