Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32062 - pubb. 16/10/2024

Furto del bene in leasing e decorrenza della prescrizione

Appello Brescia, 02 Ottobre 2024. Pres., est. Magnoli.


Contratto di locazione finanziaria – Risoluzione – Furto del bene – Azione risarcitoria assicurativa – Prescrizione o sospensione dell’azione contrattuale nei confronti dei garanti



Laddove la parte locatrice faccia valere la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di leasing, per il verificarsi del furto del bene locato, da tale data decorre la prescrizione decennale dell’azione contrattuale nei confronti della parte utilizzatrice e dei suoi garanti.


Non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione contrattuale, fino alla sua definizione con sentenza passata in giudicato, l’azione promossa dalla parte locatrice nei confronti della compagnia assicuratrice per il risarcimento economico del valore del bene oggetto del furto.


Ciò, a maggior ragione, laddove non risulti coinvolta nel giudizio, avente ad oggetto il rapporto assicurativo, la parte utilizzatrice, in quanto l’interruzione ad effetto permanente della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2943 del Codice Civile, trova applicazione dalla notifica dell’atto di citazione con il quale si inizia il giudizio laddove il soggetto, nei cui confronti essa viene fatta valere, sia stato presente come parte in causa.


Per la stessa considerazione non configura una delle ipotesi tassative, previste dagli articoli 2941 e 2942 del Codice Civile, per la sospensione della prescrizione. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)




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