Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32014 - pubb. 24/09/2024
Misure cautelari e inibitoria all’escussione della garanzia MCC
Tribunale Milano, 04 Settembre 2024. Est. Vasile.
Concessione di misure cautelari in corso di CNC – Divieto nei confronti di banche di escussione garanzia statale – Necessità di partecipazione alle trattative nei confronti degli Enti pubblici
Il Tribunale di Milano con l’ordinanza nel procedimento RG. n. 3924/2024 del 4 settembre 2024 ha disposto in via cautelare che è vietato, sospeso inibito ai creditori bancari e a tutte le Banche creditrici di ….srl, avviare o proseguire con ogni procedura di recupero del credito e comunque alla escussione della garanzia MCC.
Detto provvedimento giunge a seguito del ricorso della società ricorrente in cui veniva palesata la necessità di richiedere -oltre alla proroga delle misure protettive- l’applicazione contestuale delle misure cautelari nei confronti delle Banche al fine di inibirle all’escussione delle garanzie di Mediocredito Centrale (dal momento che nel corso delle trattative avevano espresso l’intenzione di escuterle), iniziativa che irrimediabilmente avrebbe pregiudicato il buon esito della composizione negoziata.
La Società, -continua il provvedimento- come evidenziato dalla stessa e anche dall’esperto, ha dedotto l’esigenza di misure cautelari per un verso in conseguenza della precisazione ed aggiornamento del piano; dall’altro, per via della iniziativa dei creditori …- Carrefour e ……….srl che hanno promosso l’escussione delle garanzie concesse da ….srl, con conseguente incremento dell’esposizione bancaria . Le Banche (Banca Valsabbin(a), Intesa SanPaolo, Banca Alba e Banca Progetto) assistite da garanzia di MCC hanno palesato l’intenzione di escutere le garanzie di Mediocredito Centrale, il che comporterebbe effetti diretti sul patrimonio della Società (trasformazione del credito da chirografario a privilegiato, nel senso che con il pagamento alle banche da parte di MCC ed il conseguente esercizio del diritto di surroga nei confronti della debitrice, troverebbe ingresso nel passivo della società un debito privilegiato e maggiorato di penali).
In particolare, continua il Tribunale, si apprezza la ricorrenza del periculum che la Società intende ovviare con le chieste misure cautelari, ossia il pericolo che l’escussione delle garanzie di MCC possa pregiudicare il buon esito della composizione -sussistendo quindi il nesso di funzionalità tra le misure chieste e il buon esito delle trattative- a discapito della possibilità di un concreto risanamento imprenditoriale: la richiesta cautelare è volta a impedire che nelle more della conclusione delle trattative, per effetto dell’escussione all’esito del procedimento di attivazione della garanzia, la società si trovi costretta a considerare un diverso e maggiore “super-privilegio” ante primo grado di MCC, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all’ipotesi di soddisfazione proposta alle banche stesse.
Il Giudicante non manca l’occasione di ribadire il principio contenuto nell’art. 16, comma 6 CCII secondo cui è necessario coinvolge(re) in trattative attive e piene anche MCC e gli enti pubblici (che al momento non si sono presentati al tavolo) ed al fine di consentire, sempre in ambiente protetto, la adeguata verifica della percorribilità con i creditori di tale seconda fase delle trattative.
Risuona come un monito rivolto ai “convitati di pietra” spesso ingiustificatamente assenti e in particolare a Enti Pubblici (tra cui il non pervenuto Erario nonostante la presentazione di apposita proposta di transazione fiscale) e alle Banche che, benché più volte invitate a coinvolgere Medio Credito Centrale, continuavano a non comportarsi in modo attivo e collaborativo così come stabilito dall’art. 16, comma 5 CCII.
Pertanto, avendo anche superato in udienza la resistenza di un istituto di credito che contestava la (in)tempestiva richiesta di misure cautelari, il Tribunale meneghino ha stabilito che “non pare condivisibile affermare che non possano essere chieste adesso misure cautelari che non abbiano formato oggetto di iniziale istanza, in quanto alcuna previsione di inammissibilità è rinvenibile in tali termini. La previsione dell’art. 19 co.1 CCII facoltizza -“ove occorre”- la richiesta di adozione dei provvedimenti cautelari e dunque non pare da escludersi che tale esigenza possa presentarsi nel corso della composizione, proprio al fine di cristallizzare la situazione a quel dato momento e, conseguentemente, agevolarne il positivo esito.
A tal fine, il Giudicante ha avvertito i creditori nei cui confronti operano le misure protettive - che -non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza.
E ha disposto in via cautelare che è vietato, sospeso, inibito ai creditori bancari e a tutte le Banche creditrici di … srl, avviare o proseguire con ogni procedura di recupero del credito e comunque alla escussione della garanzia MCC.
Si conferma quindi l’orientamento nel senso della sospensione dell’escussione delle garanzie di MCC da parte delle Banche per cui si era già espresso Tribunale di Milano con ordinanza del 12/05/24, nonché i Tribunali di Salerno (con pronuncia del 22/2/24) e quello di Gorizia (con pronuncia del 19/3/24) rilevando, con particolare riferimento al fumus boni iuris ed al periculum in mora da valutarsi nella fase di concessione delle misure protettive e cautelari, che il primo sia soggetto ad una verifica di funzionalità, almeno potenziale, delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento, mentre il periculum in mora debba essere interpretato come il rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l’andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, del risanamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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