Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31997 - pubb. 03/10/2024

Concordato semplificato: il Tribunale di Milano sullo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede

Tribunale Milano, 18 Luglio 2024. Pres., est. Vasile.


Concordato semplificato – Requisiti – Trattative – Buona fede e correttezza – Relazione dell’esperto e dell’ausiliario – Fattispecie



Con questa interessante decisione, la cui motivazione si presenta assai completa sotto molteplici aspetti, il Tribunale di Milano ha affermato che:


- come confermato dall’ausiliario, le trattative si possono dire svolte secondo correttezza e buona fede, con trasparenza, adeguata informazione sulla situazione della Società, con interlocuzione, specifica e dedicata, con tutti i creditori interessati dal piano di risanamento;


- la relazione finale dell’ausiliario - la quale, sul punto in questione, può essere definita completa ed attendibile e pienamente conforme, sul piano metodologico, alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale 21 marzo 23 – contiene la descrizione delle attività svolte, circostanziata e dettagliata, anche mediante relative verbalizzazioni nonché documenti, i quali attestano che vi è stata una interlocuzione “fitta, qualificata, risalente”.


- pertanto, anche per via della documentazione allegata e stante anche l’ampia ricostruzione ed illustrazione resa dall’ausiliario si può affermare la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1 dell’art. 25 sexies CCII, ovvero la relazione finale dell’esperto in cui si dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuabili ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 2 CCII lettera B non sono praticabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Severi


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