Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31925 - pubb. 15/09/2024
Qualificazione del tipo concordatario e funzionalità dell’affitto d’azienda
Appello Perugia, 07 Agosto 2024. Pres. Matteini. Est. Altrui.
Concordato preventivo - Continuità diretta - Affitto d’azienda - Passaggio programmato e realizzato nell'imminenza della presentazione della domanda
Con riferimento alla continuità diretta, la Corte perugina afferma che, nel caso di specie, i flussi previsti, “oltre a non derivare dalla prosecuzione dell'attività caratteristica ma da una attività collaterale, costituiscono un aspetto assolutamente marginale ed anzi risibile quanto all'apporto arrecato all'attivo concordatario: si tratta in realtà di una mera attività di liquidazione dell'attivo, cui il debitore ricorrente ha dato una parvenza di attività di gestione in continuazione. D'altro canto si rileva pure che lo stato formale di liquidazione dell'imprenditore risulta incompatibile con la possibilità di predisporre un piano di concordato con continuità aziendale diretta. In effetti, compatibile con lo stato di liquidazione è solo la continuità indiretta, ove la prosecuzione dell'attività avviene attraverso un terzo soggetto, diverso dall'imprenditore, in quanto in tal caso a seguito della cessione d'azienda o del suo conferimento in una newco, l'imprenditore effettivamente cessa lo svolgimento dell'attività d'impresa. Dunque, deve escludersi la configurabilità della continuità diretta rilevante ai fini dell'applicazione delle regole concordatarie invocate”.
Quanto all’affitto d’azienda, la Corte rileva che la continuità indiretta è stata ravvisata dal Tribunale “in forza dell'esistenza dei due contratti di affitto di azienda stipulati nel 2013 (il piano prevede a latere la cessione dell'intera proprietà della società debitrice ad una delle due affittuarie a concordato omologato). L'ipotesi, secondo il Tribunale che ha fatto propria la prospettazione del C.G., rientrerebbe nella previsione di chiusura dell'art. 84 co 2, espressa dalla locuzione "o a qualunque altro titolo" che varrebbe a superare la necessità che il contratto, seppur stipulato anteriormente, sia pur sempre in funzione della presentazione del ricorso. Tale tesi non appare però condivisibile: la dizione “a qualunque altro titolo”, invero, svincola la continuità dai tipi contrattuali elencati subito prima, cioè dagli altri “titoli” che giustificano il passaggio di gestione dell’azienda in capo ad un terzo, fermo restando che, se si tratta di affitto, esso deve essere stipulato in funzione del ricorso, altrimenti questa previsione non avrebbe senso potendo essere tranquillamente disapplicata”.
I giudici perugini osservano, al riguardo che, “nel CCII, affinché un concordato sia qualificabile come in continuità non è più sufficiente un qualsiasi subentro soggettivo nella gestione dell'azienda del debitore, perché tale passaggio deve essere programmato e realizzato nell'imminenza della presentazione della domanda e con una stretta inerenza funzionale alla regolazione della crisi: un affitto stipulato molto in anticipo rispetto al concordato, quindi strumentalmente e cronologicamente slegato da esso, non può giovarsi dei benefici propri della disciplina della continuità. In altri termini, ciò che rende applicabile la disciplina della continuità è la previsione strumentale dell'affitto rispetto al deposito del ricorso per l'accesso al concordato, dovendo l'affitto rappresentare lo strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale. Ed in tale ottica la preordinazione funzionale dell'affitto dell'azienda rispetto alla futura soluzione concordataria dev'essere contemplata all'atto della stipula del contratto di affitto, nel cui testo vanno esplicitate le ragioni per le quali il passaggio di mano del complesso produttivo costituisce un elemento del piano per affrontare la crisi: occorre una destinazione funzionale espressa del titolo rispetto alla soluzione concordataria della crisi. Per essere teleologicamente correlato al piano di ristrutturazione e costituirne strumento strategico l'affitto deve quindi essere necessariamente stipulato nell'imminenza della presentazione del ricorso per l'accesso al concordato, così come il piano concordatario deve prevedere e giustificare il transito del complesso produttivo quale elemento strumentale alla regolazione della crisi, illustrando le ragioni per le quali l'affitto serva a scongiurare una perdita d'efficienza dell'azienda o a preservarne al meglio il valore intrinseco nella prospettiva di un suo definitivo passaggio a terzi o di una retrocessione in capo all'imprenditore in concordato”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avvocato Jacopo Zaccara