Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31812 - pubb. 04/09/2024

Il Tribunale di Ferrara sul ruolo dell’ausiliario nel concordato semplificato

Tribunale Ferrara, 08 Agosto 2024. Pres. Sangiuolo. Est. Ghedini.


Concordato Semplificato - Revoca dell’apertura - Carenza originaria delle condizioni di ammissibilità



Ricorrono i presupposti per la revoca dell’apertura della procedura di concordato semplificato, ai sensi dell’art. 106 CCI richiamato dall’art. 25 sexies, ult. comma, CCI - consentita non solo in presenza di atti in frode ma anche quando emerge la carenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di apertura - quando l’ammissibilità del concordato è revocata in dubbio a seguito di una disamina approfondita degli atti da parte dell’ausiliario, il quale, pur diverso dalla figura del commissario giudiziale e con meno compiti di detto organo, nondimeno deve redigere un parere utile al Tribunale per formulare il proprio giudizio in sede di omologa, traendo gli obblighi di verifica dall’oggetto di detto giudizio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale