Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31415 - pubb. 18/06/2024

Tribunale di Bologna - Pronuncia anticipata sull’istanza di provvisoria esecuzione ex artt. 175 e 648 c.p.c.

Tribunale Bologna, 03 Giugno 2024. Est. Costanzo.


Procedimento monitorio – Provvisoria esecuzione – Opposizione – Fissazione di udienza anticipata per la decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto



Benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice - titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) - che ne sia richiesto, la possibilità di fissare un’apposita udienza, la «prima udienza» in senso cronologico (art. 648 c.p.c. come novellato nel 2013 e non modificato dalla riforma Cartabia), in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l’art. 163-bis c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull’istanza di concessione dell’esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un’ordinanza «che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare».


Né può ritenersi che l’opponente (parte convenuta in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull’istanza ex art. 648 c.p.c.: vuoi perché l’opponente ha comunque l’onere di proporre difese che siano «ontologicamente complete ed esaustive» (Corte cost., 13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da «una particolare esaustività dell'atto di opposizione» (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati «in modo chiaro e specifico»; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell’art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l’opponente, che già ben conosce le ragioni illustrate dalla parte convenuta – prima nel ricorso ex art. 633 c.p.c. e poi nella comparsa di risposta - a sostegno della pretesa creditoria, a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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