Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31393 - pubb. 13/06/2024

Accordo di ristrutturazione, cram down e sequestro penale

Appello Messina, 06 Maggio 2024. Pres. Lazzara. Est. Scolaro.


Accordo di ristrutturazione – Cram down – Transazione fiscale – Sequestro penale



Solo il decorso del termine dei 90 gg. (qualora la risposta dell’Amministrazione Finanziaria non intervenga prima, positiva o negativa che sia) può consentire di completare l’iter procedurale preventivo che abilita il debitore a richiedere l’esercizio del potere sostitutivo del tribunale ex art. 182 bis, comma 4, Legge fallimentare.


Inoltre, con riferimento al caso di specie, il tribunale ha ritenuto che l’esecuzione di un sequestro preventivo - seppur condizionato all’alea dell’esito del procedimento penale –impedisce la transazione fiscale con l’Agenzia delle entrate, in quanto potrebbe fornire all’Erario garanzie di realizzo per importi superiori rispetto a quelli di cui si chiede la falcidia, e ciò anche qualora si volesse tenere conto del presumibile decorso nelle more della decisione di merito del termine prescrizionale per alcune fattispecie penali che potrebbe portare ad una riduzione dell’importo definitivo della successiva confisca.


Alla luce di tali valutazioni, il tribunale ha inoltre ritenuto che sia stata ampiamente motivata da parte dell’Agenzia, con diffusi argomenti logici qui non adeguatamente contrastati e quindi non superabili, la maggiore convenienza dell’alternativa liquidatoria rispetto alla proposta di ristrutturazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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