Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30292 - pubb. 12/12/2023

Responsabilità del consumatore in caso di sovraindebitamento

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 23 Ottobre 2023. Est. Quaranta.


Omologa piano del consumatore - Responsabilità del finanziatore - Prestito responsabile - Equa durata



Il debitore è considerato “consumatore” quando lo squilibrio patrimoniale ed economico (i.e. sovraindebitamento), da cui origina la domanda di omologa del piano, sia derivato esclusivamente da obbligazioni contratte per realizzare interessi di natura personale o familiare.


La situazione di sovraindebitamento, quale presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura, sottende un giudizio di tipo prognostico con cui il Tribunale, in base alle fonti di reddito presenti e future, verifica la capacità del debitore di pagare regolarmente i propri creditori.


Il principio del c.d. “prestito responsabile”, logico corollario dell’art. 124-bis comma 1 T.U.B., grava di una serie di obblighi d’informazione e di assistenza precontrattuale l’intermediario finanziario, sicché il sovraindebitamento derivante dalla conclusione del contratto di finanziamento sarà riconducibile in relazione causale allo stesso intermediario.


La violazione degli obblighi sulla valutazione del merito creditizio, in ragione dell’affidamento riposto dal debitore sulla capacità di valutazione dell’intermediario finanziario, consente inoltre di eliminare, o attenuare fortemente, il grado di colpa del consumatore limitandone la responsabilità alle sole ipotesi di dolo o mala fede.


Il criterio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, in base al quale il Tribunale valuta la convenienza del piano, sottende il necessario confronto fra le percentuali di soddisfo nel caso di attuazione del piano oppure in ipotesi di esecuzione individuale.


La medesima portata satisfattiva del piano e dell’esecuzione individuale farà prediligere la soluzione che preveda un termine inferiore alla durata ragionevole del processo fissata dalla c.d. Legge Pinto, quattro anni per la procedura esecutiva e sei per il processo di cognizione, oppure un termine maggiore purché idoneo a garantire una percentuale di soddisfazione dei creditori superiore. (Davide Fabrizi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Passarelli


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