Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30117 - pubb. 16/11/2023
Cessione crediti in blocco, onere della prova, azione di arricchimento senza causa e requisito della sussidiarietà
Tribunale Enna, 02 Novembre 2023. Est. Naldi.
Cessione dei crediti verso ASP – Legittimazione del cessionario – Onere della prova
Cessione credito in blocco – Mancata produzione contratto cessione – Insussistenza – Difetto legittimazione cessionario – Condanna spese di lite cessionario
Azione di arricchimento senza causa – Mancanza del requisito della sussidiarietà – Esclusione
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Se parte attrice intende far valere in giudizio i propri crediti, ha anche l’onere di produrre i contratti da cui il credito deriva, non potendo ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, anche se in parte pagate, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l’esistenza di un valido contratto che giustifichi l’esistenza del credito.
Se è pur vero che non è escluso proporre una domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. nel caso in cui sia accertata la nullità del contratto e che tale domanda può essere rivolta anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. 25861/2019) è pur vero che occorre distinguere il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto, pur esistente, non sia stato prodotto. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l’impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l’azione di arricchimento è l’unica azione esperibile al fine di rispristinare l’equilibrio tra le parti; diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l’azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
La soccombenza rispetto alla domanda principale preclude quindi la possibilità di agire ai sensi dell’art. 2041 c.c. (Antonio Francesco Galvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Francesco Galvagna
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