Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29926 - pubb. 17/10/2023

Il Tribunale di Massa sul contratto di mutuo con ammortamento alla francese

Tribunale Massa, 20 Settembre 2023. Est. Provenzano.


Rapporti bancari - Interessi - Capitalizzazione composta - Ammortamento alla francese



Il Tribunale, all'esisto della c.t.u. svolta nel contraddittorio delle parti, richiamandosi altresì alla copiosa letteratura scientifica sul tema in argomento, ha accertato che l'"impiego del regime di capitalizzazione composta nella determinazione della rata costante e nella predisposizione dell’ammortamento con il sistema “francese” e la conseguente " nullità parziale della disciplina pattizia implicante l’effetto anatocistico” si riflettono "anche sul piano dell’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, comportando un’incongruenza (intrinseca) del piano, in riferimento all’aliquota percentuale che definisce il tasso rispetto al capitale e al tempo”.


Invero, secondo il Tribunale aprano, "L’omessa menzione del regime finanziario applicato nella formulazione della rata costante e nello sviluppo dell’ammortamento, così come del criterio di calcolo degli interessi, rappresenta il primo profilo (quello “generale”) di indeterminatezza del tasso nei finanziamenti con ammortamento “alla francese”, ove si consideri che, a seconda del regime finanziario adottato - e fermi restando l’identità di T.A.N., di capitale finanziato, di numero e periodicità delle rate - si perviene alla formazione di rate di ammontare diverso ed emerge un tasso (effettivo) diverso (maggiore nel regime semplice, minore in quello composto”.


In conclusione, secondo il Tribunale, "il sistema di calcolo degli interessi che occorre adottare nei contratti di credito è quello rispettoso del principio di proporzionalità recepito dall’art. 821 comma 3 c.c. (che caratterizza tipicamente il solo regime di capitalizzazione semplice, fondato sulla metrica lineare della loro produzione), l’unico regime in grado di assicurare la corrispondenza tra T.A.N. e T.A.E. e l’equivalenza finanziaria tra il T.A.N. ed il tasso periodale infrannuale; nei contratti deve essere esplicitato il T.A.E. (comprensivo dell’ “effetto della capitalizzazione”), o, in alternativa, il regime finanziario nel quale il T.A.N. viene declinato ai fini del computo degli interessi, onde integrare, rispettivamente, la determinatezza e la determinabilità del tasso ed escludere la violazione dell’art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9 Febbraio 2000 e la nullità parziale della relativa clausola che altrimenti ne deriva (ex artt. 1284 comma 3, 1418, 1419 comma 2, 1346 c.c., 117 commi 1 e 4 T.U.B.); la divergenza tra T.A.N. e T.A.E. previsti in contratto, così come l’omessa menzione del T.A.E. (ove diverso dal T.A.E.) e/o del regime finanziario in applicazione del quale è declinato il T.A.N., comportano quindi, rispettivamente, l’indeterminatezza ed l’indeterminabilità del tasso e l’esigenza di verificare, in sede giudiziale, il rispetto dell’art. 821 comma 3 c.c.”. (Alessandro Pontremoli) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Alessandro Pontremoli


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