Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28195 - pubb. 12/11/2022

Società di persone e soci illimitatamente responsabili: collegamento negoziale nel sovraindebitamento

Tribunale Rimini, 02 Novembre 2022. Est. Lico.


Sovraindebitamento - Legge 3/2012 - Società di persone - Contestuali accordi di composizione della crisi della società e dei soci illimitatamente responsabili - Collegamento negoziale - Ammissibilità - Conseguenze

Accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012 - Società di persone - Proposta in continuità diretta - Ammissibilità



E’ ammissibile l’accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012 perfezionato con i creditori sociali da una società in nome collettivo ed espressamente condizionato all’omologa degli accordi di composizione della crisi contestualmente proposti dai soci illimitatamente responsabili, trattandosi di una definizione globale dello stato di crisi riguardante i debitori sociali e personali dei soci.

E’ ammissibile l’accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012 perfezionato con i creditori sociali da una società in nome collettivo prevedente la prosecuzione dell’attività sociale in continuità diretta, con soddisfo dei debiti sociali già contratti e scaduti e con l'espressa esclusione dei debiti correnti di gestione. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) (1)


(1) La pronuncia si segnala per la particolarità della fattispecie concreta regolata, costituita da proposte di accordo di composizione ex l. 3/2012 formulate, da un lato, dai soci di s.n.c., con debiti sociali e personali, e dall'altro, dalla società stessa, unite tra loro dall'espresso collegamento negoziale, in conformità all'analoga decisione già assunta dal Tribunale di Rimini in un caso simile (Tribunale di Rimini 27 giugno 2019, in questa Rivista), per cui il giudice omologa l'accordo di composizione proposto dalla totalità dei soci della s.n.c. "con la precisazione che la presente omologa è condizionata all'omologa di altra procedura di composizione della crisi pendente innanzi all'intestato Tribunale ed identificato con r.g. n. 3/2022", relativa alla società.

Ove la società ed i soci abbiano proposto contestualmente accordi di soluzione della crisi collegati fra loro, si è in presenza, dunque, di un collegamento negoziale, cosicchè l'inadempimento di uno solo degli accordi sarà idoneo a costituire inadempimento anche degli altri. Le due procedure risultano, dunque, reciprocamente condizionate e collegate, sul presupposto che gran parte dei debiti personali dei soci hanno origine da garanzie prestate dai soci a favore dei creditori sociali.

Nel caso deciso dal provvedimento in rassegna, l'accordo omologato prevede il soddisfacimento dei creditori sociali mediante l'attivo di proprietà dei soci, che si pone pertanto come garanzia generica sia per i creditori sociali che per quelli personali, con riferimento ai debiti sociali già contratti e scaduti e con l'espressa esclusione dei debiti correnti di gestione, derivanti dall'attività di impresa che prosegue in continuità diretta, dei quali si prevede il pagamento alle rispettive scadenze mediante la normale operatività aziendale. L'accordo prevede altresì la possibilità di aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori mediante eventuali utili futuri eccedenti, eventualmente conseguiti dalla società.

La fattispecie decisa è stata regolata dalla l. 3/2012, nel nuovo quadro normativo introdotto dal Codice della Crisi l'art. 79 quarto comma CCII prevede che "salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili", per cui non è necessaria alcuna procedura autonoma del socio illimitatamente responsabile in tutti i casi in cui questi ha maturato solo debiti sociali e non anche debiti personali significativi, ben potendo egli beneficiare degli effetti del concordato minore conluso dalla società: la procedura di questa lo libera dai debiti sociali, mentre continuerà a rispondere ex art. 2740 c.c. verso suoi eventuali creditori particolari.

E' chiaro però che la variabile della massa attiva posta a disposizione dei creditori gioca un ruolo decisivo nella costruzione della proposta del solo concordato sociale - a maggior ragione, come nel caso di specie, ove l'accordo si fondi sul patrimonio dei soci - nella ricerca di un equilibrio necessario tra l'interesse dei creditori a votare una proposta della società che sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria controllata (che determinerebbe l'apertura della liquidazione anche in capo ai soci, con coinvolgimento del relativo patrimonio), e le esigenze di eventuali creditori particolari di questi al mantenimento della sua garanzia patrimoniale personale. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it


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