Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27395 - pubb. 31/05/2022

Crescita esponenziale del debito e imputazione dei pagamenti

ABF Napoli, 08 Aprile 2022, n. 5822. Pres. Carriero. Est. Dolmetta.


Anatocismo – Imputazione del pagamento agli interessi – Affinità dal punto di vista effettuale – Comprensibilità per la clientela (1-2)

Imputazione di pagamento – Art. 1193 c.c. – Atto unilaterale del debitore – Art. 1194 c.c. (3-4)

Carta «revolving» – Apertura di credito – Versamenti ripristinatori intrafido – Imputazione di pagamento al capitale



L’operatività anatocistica, con il suo portare a capitale il debito per interessi, fa lievitare in modo esponenziale la misura delle somme complessivamente dovute dal debitore.  L’imputazione dei pagamenti a interessi, e non già al capitale, è in grado di ridurre in modo (non meno) potente la portata solutoria dei versamenti che il debitore vada ad effettuare, posto che per l’appunto la sorte capitale, rimasta indifferente al verificarsi dei versamenti, si ripropone identica a base della maturazione dei nuovi interessi. Si tratta, perciò, di fenomeni tra loro prossimi sotto il profilo dell’effetto pratico che viene a realizzarsi, a detrimento della posizione del debitore (1).

L’operatività dell’anatocismo e quella dell’imputazione immediata dei pagamenti agli interessi costituiscono meccanismi di forte tecnicismo dell’esperienza giuridica (sub specie del diritto delle obbligazioni). In quanto tali, essi risultano difficilmente percepibili sul piano oggettivo, prima ancora che per la quantità, per il tipo di effetti che alla loro applicazione consegue, dai soggetti che, quand’anche non consumatore, non posseggano una competenza professionale e specifica della relativa materia. Con conseguente, e tuttavia successivo, effetto «sorpresa» per il debitore (2).

Il fenomeno dell’imputazione agli interessi prima che al capitale è figura di forte deroga al principio generale espresso dalla norma dell’art. 1193, comma 1, c.c., per cui l’imputazione del pagamento è frutto di un negozio unilaterale del debitore. La stessa va perciò ricostruita in termini restrittivi (3).

L’imputazione dei pagamenti agli interessi e non già al capitale suppone necessariamente, nella prospettiva applicativa segnata dalla norma dell’art. 1194 c.c., che tanto la sorte capitale del debito, quanto la linea d’interesse del medesimo siano già liquide ed esigibili nel momento in cui si verificano i versamenti del debitore (4).

Il prodotto «carta di credito revolving» è da sussumere, sotto il profilo strutturale e tipologico, nell’ambito della figura dell’apertura di credito in conto corrente. Si tratta, in particolare, di una «variante» di questa figura generale dell’operatività dell’impresa bancaria (ovvero archetipo del negozio di «concessione di fido»), che viene essenzialmente a caratterizzarsi in ragione delle peculiari modalità di utilizzo del fido, che avviene per il mezzo della «carta» (5).
 
Nel contratto di carta di credito revolving, i versamenti effettuati dal cliente nel corso del rapporto risultano comunque destinati a coprire non già la linea degli interessi, bensì la sorte capitale del debito in essere (salvo il caso di ripianamento di debito da extrafido). Solo questa imputazione si manifesta, infatti, consentanea alle caratteristiche cardinali dell’operazione in cui il versamento si inserisce, posto nell’operazione di fido rotativo il versamento effettuato dal cliente è funzionalmente inteso al ripristino della provvista di cui al fido e al conseguente riutilizzo di quest’ultimo, senza medi di sorta dirigendosi verso l’ulteriore svolgimento del rapporto (6). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti

 

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