Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27115 - pubb. 09/04/2022
Il Tribunale di Torino sull'ammortamento alla francese
Tribunale Torino, 18 Febbraio 2022. Est. Astuni.
Ammortamento alla francese - Determinazione del valore della rata - Modalità
Devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell’inadempimento. L’erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con un merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi un chiaro indice in favore nella natura facoltativa della polizza assicurativa, che ne esclude l’inclusione nel calcolo del TAEG.
Per la mora, utilizzando il tasso soglia ‘rettificato’, non si considera l’interesse di mora nel coacervo dei ‘costi inerenti all’erogazione del credito’, né sul piano della fattispecie, poiché il confronto si svolge tra il solo tasso semplice di mora e il tasso soglia rettificato, né sul piano degli effetti giuridici, poiché l’eventuale superamento del limite di legge comporta la nullità del solo tasso di mora, fermo “il Prezzo del denaro”, e l’applicazione, in sua vece, del tasso corrispettivo.
Nell’ammortamento alla francese la determinazione del valore della rata é universalmente calcolata secondo la legge di capitalizzazione composta. Le condizioni economiche sono determinate in modo univoco, visto che il contratto riporta capitale iniziale, tasso di interesse nominale, numero rate e l’importo della rata fissa. Il metodo di ammortamento, corrente nella pratica, calcola la quota degli interessi di ammortamento, ad ogni scadenza, sul capitale all’inizio di ciascun periodo. Poiché ‘trova applicazione lart. 1194 c.c.’ ciò vuol dire che la quota capitale é determinate, ad ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo. Ai contratto non é allegata la c.d. tabella di ammortamento: l’assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto.
Si riconosce il significato allargato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. - l’interesse che ha esaurito il periodo di maturazione. Tuttavia non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., nelle due forme tradizionali di imputazione della debenza alle distinte scadenze che caratterizzano l’ammortamento alla francese, in quanto in entrambe le imputazioni vi è coincidenza fra scadenza e pagamento degli interessi: ‘si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono … non si da quindi il caso di interessi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori …’. ‘La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c.. (Roberto Marcelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Roberto Marcelli
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