Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26053 - pubb. 19/10/2021
Contenuto del reclamo proposto dal detenuto al magistrato di sorveglianza
Tribunale Alessandria, 20 Maggio 2021. Est. Vignera.
Ordinamento penitenziario - Istituti di prevenzione e pena - Magistrato di sorveglianza - Reclamo disciplinare - Mancanza di motivi specifici - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Successiva integrazione - Esclusione
Il reclamo proposto dal detenuto al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), O.P. (c.d. reclamo disciplinare), avendo natura impugnatoria, deve contenere l’enunciazione specifica dei motivi, la cui mancanza determina l’inammissibilità originaria dell’impugnazione, che a sua volta non è suscettibile di sanatoria con una successiva integrazione, pur se fatta nel termine per impugnare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
N. 2021/986 SIUS
N. 2021/870 Decreto
Il Magistrato di Sorveglianza
letto il reclamo presentato in data 5 agosto 2019 da S. G., nato a XXX il XXXX, già detenuto nella Casa circondariale di Alessandria ed attualmente presso la Casa di reclusione di Alba, difeso dagli Avv.ti F. R. del Foro di Asti e F. P. del Foro di Bologna (di fiducia), a seguito dell’annullamento in data 15 ottobre 2020 da parte della Corte di cassazione del decreto emesso da questo Ufficio il 23 agosto 2019,
OSSERVA
quanto segue.
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1.- Va osservato preliminarmente che al reclamo “disciplinare” previsto dagli artt. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a), O.P. va assegnata natura impugnatoria [cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 8 febbraio 2001 n. 19785, Camerino, Rv. 219670: “Il reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dalla Direzione della Casa circondariale, proposto ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), è atto di parte assimilabile ad ogni effetto ad una impugnazione, sicché la sanzione per l'inosservanza dei termini entro i quali può essere proposto è quella dell'inammissibilità, come previsto per tutti i mezzi di gravame”; nello stesso senso, oltre alle pronunce richiamate in motivazione da codesta sentenza, v. pure Cass. pen., Sez. 1, sentenza 25 marzo 1998 n. 1781, Pianese, Rv. 211028; e Cass. pen., Sez. 1, ordinanza 18 dicembre 2009 n. 2334, Rv. 246314, Alvaro].
1.2 - Non può essere, invece, assecondata la diversa opinione espressa da Cass. pen., Sez. V, sentenza 17 luglio 2018 n. 42625, A., Rv. 274053, che ha postulato la natura non impugnatoria del reclamo de quo con il mero richiamo di Cass. pen., Sez. unite, sentenza 21 dicembre 2017 n. 3775, Min. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271648.
Così facendo, invero, Cass. n. 42625 del 2018 ha omesso di considerare che la suindicata decisione delle Sezioni unite riguardava la ben diversa ipotesi del reclamo giurisdizionale avente ad oggetto il diritto “azionato dal detenuto ex art. 35-ter O.P.”: vale a dire, “il diritto al ristoro del pregiudizio da detenzione in condizioni degradate” conseguente alla violazione dell’art. 3 CEDU.
Sennonchè:
il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 35-ter O.P. ha per oggetto un rapporto giuridico (“l'eventuale compressione del diritto fondamentale della persona, di matrice convenzionale e costituzionale, in base al quale nessuno può essere sottoposto a pene o a trattamenti inumani o degradanti”: come sta scritto nella motivazione della predetta sentenza delle Sezioni unite);
il reclamo “disciplinare” ex art. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a), O.P., invece, ha per oggetto un atto amministrativo: il provvedimento dell’organo disciplinare dell’istituto penitenziario (il direttore o il consiglio di disciplina, secondo i casi) applicativo di una sanzione, di cui il detenuto può contestare in sede giurisdizionale la legittimità (compresa quella del relativo procedimento) e/o in certi casi (quelli di cui all’art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, O.P.) anche il merito.
Proprio dalla diversità dell’oggetto della cognizione giudiziale deriva, per esempio, la diversità del “regime temporale” dei due rimedi:
quello ex artt. 35-bis e 35-ter O.P., proprio perchè ha per oggetto un diritto soggettivo, va proposto entro l’ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. (v. Cass. pen., Sez. I, sentenza 15 marzo 2017 n. 31475, Casa circ. di Tempio Pausania in proc. Zito, Rv. 270841; e Cass. civ., Sezioni unite, sentenza 8 maggio 2018 n. 11018, Rv. 648270);
quello ex art. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), O.P., invece, proprio perché ha per oggetto un atto, va proposto entro 10 giorni dalla comunicazione dell’atto stesso (v. art. 35-bis, comma 2, O.P.).
1.3- Stante la diversità “ontologica” dei due rimedi suindicati, la natura del secondo [quello ex art. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a), O.P.] non può essere desunta sic et simpliciter dalla natura del primo (quello ex artt. 35-bis e 35-ter O.P.), ma va ricostruita “autonomamente” in base alle sue specificità.
In questo prospettiva e come emerge da quanto scritto nel paragrafo precedente, si rileva che il procedimento disciplinare relativo ai detenuti si articola in due fasi: una amministrativa (a conclusione della quale può essere applicata la sanzione) ed una giurisdizionale (introdotta su “impulso” del detenuto ex art. 35-bis, comma 2, O.P. innanzi al magistrato di sorveglianza, la quale è finalizzata al controllo giudiziale di legittimità e talvolta anche di merito del provvedimento amministrativo applicativo della sanzione disciplinare)
Trattasi di un’opzione corrispondente a quella prevista nella materia disciplinare relativa a numerosi altri settori.
Orbene!
Ogniqualvolta il legislatore ha articolato il procedimento disciplinare in due fasi, di cui la prima amministrativa (che si conclude con la deliberazione dell’organo amministrativo) e la successiva giurisdizionale (che si inizia con la contestazione di quella deliberazione da parte dell’interessato e talvolta pure del P.M), alla fase giurisdizionale viene sempre riconosciuta natura impugnatoria [v. esemplificativamente Cass. civ., Sezioni unite, sentenza 12 marzo 1980 n. 1639, Rv. 405232 sul previgente procedimento disciplinare a carico degli avvocati; Cass. civ., Sez. III, sentenza 8 novembre 2002 n. 15698, Rv. 558334, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei geologi; Cass. civ., Sez. III, sentenza 4 maggio 2005 n. 9281, Rv. 581845, sul procedimento disciplinare relativo ai giornalisti; Cass. civ., Sez. II, sentenza 12 dicembre 2017 n. 29717, Rv. 646599, sul procedimento disciplinare a carico dei notai; e ultimamente Cass civ., sentenza 5 marzo 2021 n. 6177, Rv. 660544, relativa al ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (che è organo giurisdizionale: v. ex multis Cass. civ., Sez. III, sentenza 15 aprile 2010 n. 9050, Rv. 612505 ) avverso il provvedimento disciplinare dell’Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri (che è organo amministrativo: v. ex multis Cass. civ., Sez. II, sentenza 28 gennaio 2019 n. 2268, Rv 652426 ) previsto dagli art. 53 ss. dpr 221/1950, nella cui motivazione sta inequivocabilmente scritto: “L'asserita nullità della deliberazione dell'Ordine Provinciale per eccesso di potere giurisdizionale avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 221 del 1950 (ex plurimis, Cass. 05/06/2007, n. 13062; Cass. 16/07/1999, n. 7512), in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”].
Del resto, se si dovesse escludere la natura impugnatoria del reclamo “disciplinare” innanzi al magistrato di sorveglianza, il termine per reclamare stabilito dall’art. 35-bis, comma 2, O.P. non dovrebbe considerarsi perentorio (non essendo qualificato come tale né essendo ivi prevista alcuna sanzione di decadenza o di inammissibilità) e dovrebbe, perciò, ammettersi per il detenuto la possibilità di reclamare sine die: il che, tuttavia, sarebbe illogico e lesivo dell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche (sulla cui rilevanza anche costituzionale v. ex multis Cass. civ., Sezioni unite, sentenza 16 giugno 2014 n. 13676, Rv. 631443, che parla ex professo di “principio, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”).
La perentorietà del termine in questione, invece, consegue de plano all’affermazione della natura impugnatoria del reclamo (“disciplinare”) de quo e alla conseguente applicabilità della disposizione generale contenuta nell’art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., che richiama l’art. 585 sui termini per l’impugnazione.
2.- Il presente reclamo va dichiarato inammissibile.
Va osservato, anzitutto, al riguardo che, dovendosi (come testè detto) assegnare al reclamo ex artt. 35 bis-69, comma 6, lettera a), O.P. la natura di mezzo di impugnazione, lo stesso deve contenere a pena di inammissibilità:
- ai sensi dell’art. 581, comma 1, lettera a), c.p.p. “l’enunciazione specifica dei capi o dei punti della decisione, ai quali si riferisce l’impugnazione”;
- ai sensi dell’art. 581, comma 1, lettera d), c.p.p. “l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” [v. pure l’art. 40, comma 2, d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), che considera inammissibili i ricorsi proposti senza l’enunciazione di motivi specifici].
Con specifico riferimento al reclamo disciplinare, poi, l’art. 69, comma 6, lettera a), O.P. circoscrive il novero dei punti deducibili con il reclamo stesso, limitandoli soltanto:
A) alle condizioni di esercizio del potere disciplinare;
B) alla costituzione e alla competenza dell’organo disciplinare;
C) alla contestazione degli addebiti;
D) alla facoltà di discolpa;
E) al merito del provvedimento adottato, ma soltanto “nei casi di cui all’art. 39, comma 1, numeri 4 e 5”: vale a dire, solo quando il provvedimento disciplinare impugnato abbia applicato come sanzione “l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci giorni” (numero 4) oppure “l’esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni” (numero 5).
Pertanto, in applicazione delle predette disposizioni generali contenute nelle lettere a) e d) dell’art. 581 c.p.p. il reclamo disciplinare deve a pena di inammissibilità:
indicare, anzitutto, a quali (uno o più) dei punti testè indicati esso (reclamo) si riferisce;
i motivi per i quali quel punto del provvedimento disciplinare debba ritenersi viziato: per esempio:
A) quanto alle condizioni di esercizio del potere disciplinare, per l’inosservanza dei termini previsti dall’art. 81, commi 2 e 4, d.p.r. 230/2000;
B) quanto alla costituzione dell’organo disciplinare, per la mancanza di un educatore dal consiglio di disciplina (v. art. 40, comma 2, O.P.); e quanto alla competenza dell’organo disciplinare, per l’applicazione da parte del direttore di una sanzione diversa dal richiamo o dall’ammonizione (v. art. 40, comma 1, O.P.);
C) quanto alla contestazione degli addebiti, per la sua omissione in violazione dell’art. 38, comma 2, O.P.;
D) quanto alla facoltà discolpa, per la mancata convocazione innanzi al consiglio di disciplina per l’esercizio della stessa (facoltà) ex art. 81, comma 5, d.p.r. 230/2000;
E) quanto al merito del provvedimento disciplinare, per non aver commesso l’illecito contestato e/o per l’assenza dell’elemento psicologico e/o per l’esistenza di una scriminante (per esempio, legittima difesa in caso di aggressione da parte di altro detenuto con conseguente colluttazione) e/o per la non proporzionalità della sanzione al fatto e/o per l’eccessività della durata della sanzione dell’isolamento o dell’esclusione dalle attività in comune.
Orbene!
Il reclamo proposto dal detenuto S. G. in data 5 agosto 2019 non contiene alcuno dei suindicati requisiti: né l’enunciazione dei punti del provvedimento disciplinare “reclamato” né i motivi del reclamo.
Lo stesso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex officio in applicazione delle disposizioni generali sulle impugnazioni contenute nell’art. 581, comma 1, lettere a) e d), c.p.p. e nell’art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p. (cfr. ex plurimis Cass. pen., Sez. I, sentenza 15 luglio 2015 n. 34141, Corcione, Rv. 264586: “In tema di esecuzione, l’inammissibilità della domanda che ha dato luogo alla instaurazione del relativo procedimento è rilevabile anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, operando per analogia, il generale principio contenuto nell'art. 591, comma 4, c.p.p., che prevede la rilevabilità dell’inammissibilità delle impugnazioni in ogni stato e grado del processo in coerenza con i principi della ragionevole durata del processo e della efficienza processuale”)].
3.- A sanare tale inammissibilità sono inidonei i motivi indicati nella memoria integrativa trasmessa con raccomandata dal Difensore il 5 settembre 2019.
Invero, “in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.” [così in particolare Cass. pen., Sez. II, sentenza 29 aprile 2014 n. 34216, Cennamo ed altri, Rv. 260851 (nella cui motivazione vengono richiamati quali precedenti conformi le seguenti decisioni: Cass. pen., Sez. VI, sentenza 30 ottobre 2008 n. 47414, Arruzzoli; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 21 dicembre 2000 n. 8596, Rappo; Cass. pen., Sez. I, sentenza 3 febbraio 1991 n. 4641, Andricciola); nello stesso senso v. pure Cass. pen. Sez. VI, sentenza 30 aprile 2014 n. 41131, Romano, Rv. 260435 e più recentemente Cass. pen., sentenza 20 giugno 2017 n. 36917, C., Rv. 271307, nelle cui motivazioni sta scritto esplicitamente che la “particolare disposizione dell’art. 581, comma 1, lettera c), c.p.p. impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame”].
4.1 – Chi scrive è consapevole dell’esistenza in Cassazione di un diverso orientamento, secondo cui, “in tema di impugnazione, i motivi dedotti a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché nel termine stabilito per la presentazione dell'impugnazione medesima” (così Cass. pen., Sez. I, sentenza 16 settembre 2013 n. 41753, Liassa, Rv. 256982).
Tale orientamento, peraltro, non può essere condiviso non solo perché minoritario, ma soprattutto per ragioni di ordine sistematico.
Si osserva, anzitutto, che quell’orientamento si pone in contrasto con il principio dell’unitarietà dell’impugnazione previsto dal diritto “vigente e vivente” [cfr. Cass. pen., Sez. I, 03/12/1991, Andricciola, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.10, 6: “Il nuovo codice di rito ha unificato in un unico atto di impugnazione i due momenti, nel codice abrogato ontologicamente e temporalmente diversi, della dichiarazione e della presentazione dei motivi, ed ha affidato il controllo sull'ammissibilità dell'impugnazione soltanto al giudice ad quem, cui sono trasmessi senza ritardo gli atti dell'impugnazione e quelli del procedimento (art. 590 c.p.p.); essendo, dunque, l'impugnazione per il nuovo codice, , la disposizione di cui all'art. 311, 4° comma, secondo cui deve necessariamente essere correlata all'altra disposizione contenuta nel 4° comma dell'art. 585 c.p.p. secondo cui cui subito dopo si aggiunge, l'altra ; tale disposizione è di carattere generale ed è pertanto, applicabile anche al ricorso per cassazione; ne consegue che l'indicazione di motivi generici, in violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p., nell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengono depositati motivi , ad integrazione, nei termini di legge”).
4.2 - In secondo luogo, poi, in base all’orientamento qui avversato resterebbe priva di ragionevole giustificazione la disposizione contenuta nell’art. 310, comma 1, c.p.p., dove per l'appello de libertate sta scritto espressamente “enunciandone contestualmente i motivi” [sul punto v. Cass. pen., Sez. VI, sentenza 28 aprile 1993 n. 1204, PM in proc. Petrella, Rv. 194885: “In tema di impugnazioni avverso provvedimenti in materia cautelare, l'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., a differenza del riesame, ha conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i motivi (che debbono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità), hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio”].
Codesta disposizione, invero, si giustifica soltanto se la si considera come espressione di un principio generale immanente nella previsione ex art. 581, comma 1, lettera d), c.p.p.: non comprendendosi in caso contrario la ragione per cui solo per codesto mezzo di gravame (conforme, peraltro, alla “fisionomia tradizionale”) dovrebbe imporsi l’onere della contestualità dei motivi di impugnazione.
4.3 - In terzo luogo, infine, si rileva che:
- la mancanza di motivi specifici concreta una causa di inammissibilità “originaria” dell’impugnazione (per una conferma v. Cass. pen., Sez. unite, ordinanza 3 settembre 1999 n. 15, Piepoli, Rv. 213981, nella cui motivazione sta scritto: “Il rinvio operato dal citato art. 591 all’art. 581 c.p.p. spiega poi perché il difetto di specificità dei motivi di impugnazione, rendendo l'atto inidoneo ad introdurre il giudizio di impugnazione, dia luogo anch'esso ad una causa di inammissibilità qualificabile, secondo la distinzione tradizionale, come originaria”);
- consentendo la successiva presentazione di motivi integrativi, il qui contestato orientamento giurisprudenziale postula una possibilità di “sanatoria” di quell’inammissibilità: il che non è giuridicamente corretto, “non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria” (così ultimamente Cass. pen., Sez. V, sentenza 23 marzo 2018 n. 27135, M. Rv. 273231, che in motivazione richiama quali precedenti conformi Cass. pen., Sez. II, sentenza 10 luglio 2014 n. 40816, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. IV, sentenza 3 ottobre 1990 n. 16399, Pacetti, Rv. 185996, Sez. I,, sentenza 24 settembre 1987 n. 3462, Mozzillo, Rv. 176912);
- “dalla presenza di una inammissibilità originaria del gravame deriva una irrevocabilità del provvedimento impugnato divenuto tale al momento della sua pronuncia, in quanto non è sottoposto ad un’effettiva ed efficace impugnazione” (così in motivazione Cass. pen., Sez. III, sentenza 18 gennaio 2000 n. 2448, Levatino, R. 215419 – 01; nello stesso senso ultimamente Cass. pen., Sez. V, sentenza 23 marzo 2018 n. 27135, M., Rv. 273231, nella cui motivazione sta scritto quanto segue a proposito di quell’altra causa di inammissibilità “originaria” costituita dalla tardività dell’impugnazione: “In caso di tardività si è in presenza di un’impugnazione sin dall’origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale”);
- pertanto, l’impugnato provvedimento disciplinare è diventato irrevocabile, non essendo stato mai “sottoposto ad un’effettiva ed efficace impugnazione”.
P.Q.M.
visto il parere del PM;
visti gli artt.581, comma 1, lettere a) e d), c.p.p.;
visto l’art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.;
visto l’art. 35-bis, comma 1, O.P. e l’art. 666, comma 2, c.p.p.;
DICHIARA
dichiara inammissibile il reclamo.
Alessandria, 20 maggio 2021
Il Magistrato di sorveglianza
Dr. Giuseppe Vignera