Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23959 - pubb. 30/07/2020
E’ inammissibile l'impugnazione proposta a mezzo raccomandata e trasmessa alla cancelleria del giudice
Tribunale Torino, 15 Luglio 2020. Pres., est. Vignera.
Impugnazioni penali - Proposizione - Modalità - Raccomandata - Trasmissione alla cancelleria del giudice ad quem - Inammissibilità - Sussistenza - Sanabilità - Esclusione
Non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, è sempre inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p. l'impugnazione proposta a mezzo di raccomandata e trasmessa alla cancelleria del giudice ad quem (anziché a quella del giudice a quo) violazione degli artt. 582-583 c.p.p. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
N° 2020/2604 SIUS
N° 2019/2004 SIEP Procura della Repubblica di Torino
N° 2020/1612 Reg. Ordinanze
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
composto da:
1) Dott. Giuseppe Vignera Presidente est.
2) Dott. Monica Cali Magistrato di sorveglianza
3) Dott. Emanuela Berta Esperto componente
4) Dott. Sarah Scarfò Esperto componente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di C. C., nato a XXXX il XXXX, già detenuto nella Casa di reclusione di Alessandria ed attualmente in regime di detenzione domiciliare in Torino, Via XXXX, difeso dagli Avv.ti XXXX e XXXX (di fiducia), nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto il reclamo avverso provvedimento in materia di liberazione anticipata.
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1.- Con provvedimento in data 23 aprile 2020 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l’istanza di liberazione anticipata presentata C. C. per il semestre compreso tra il 31 maggio 2019 ed il 30 novembre 2019 perchè durante il semestre stesso (il 4 novembre 2019) il predetto aveva avuto un rapporto disciplinare per la partecipazione a disordini e sommesse, cui era conseguita la sanzione del richiamo.
OMISSIS Avverso la superiore ordinanza uno dei co-difensori di fiducia (Avv. XXXX) ha proposto reclamo, deducendo la levità della sanzione inflitta al detenuto e le sue fragilità.
Poiché la dichiarazione di impugnazione è stata trasmessa il 7 maggio 2020 a mezzo raccomandata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Torino (giudice ad quem), all’odierna udienza è stata eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione perché erroneamente trasmessa alla cancelleria del giudice ad quem (in violazione dell’art. 582, comma 1, c.p.p. richiamato dall’art. 583, comma 1, c.p.p. in caso di spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo raccomandata).
2. 1- L’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Invero:
la dichiarazione di impugnazione è stata trasmessa dal Difensore mediante raccomandata ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p.p.;
ai sensi di quest’ultima disposizione la raccomandata stessa avrebbe dovuto essere trasmessa “alla cancelleria indicata nell’art. 582, comma 1”: vale a dire alla “cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” (giudice a quo), il quale (giudice a quo) nella fattispecie era l’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria;
la raccomandata in questione, invece, è stata trasmessa non alla cancelleria del giudice a quo (Ufficio di Sorveglianza di Alessandria: come prescritto dalle disposizioni suindicate), ma al Tribunale di Sorveglianza di Torino: vale a dire, al giudice competente a conoscere dell’impugnazione (giudice ad quem);
l’inosservanza delle disposizioni in esame (art. 582, comma 1, c.p.p. richiamato dall’art. 583, comma 1, c.p.p.) è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
2. 2- Questo Collegio non ignora quell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria del giudice ad quem è comunque ammissibile se da quest’ultima rimessa alla cancelleria del giudice a quo e se pervenuta alla medesima (cancelleria del giudice a quo) entro il termine per impugnare [v. Cass. pen., Sez. V, sentenza 22 settembre 2009 n. 42401, Ferrigno ed altro, Rv. 245391 (“L'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ‘ad quem’ è ammissibile solo nel caso in cui sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, essendo a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo”); ed ancor più specificamente Cass. pen., Sez. II, sentenza 18 gennaio 2017 n. 6839, Losciale ed altri, Rv. 269118: “È inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente”).
Un tale orientamento non può essere assecondato perché contra ius.
Si osserva, anzitutto, che:
- l’inosservanza della disposizione ex art. 583, comma 1, c.p.p. (secondo cui le parti ed i difensori possono presentare l’impugnazione a mezzo di raccomandata da trasmettersi alla cancelleria indicata dall’art. 582, comma 1, c.p.p.: che inequivocabilmente è la cancelleria del giudice a quo) è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.;
- conseguentemente, l’orientamento giurisprudenziale qui contestato introduce una né prevista né consentita “sanatoria” di quella causa di inammissibilità “originaria” dell’impugnazione (v. ex multis Cass. pen., Sez. V, sentenza 23 marzo 2018 n. 27135, M., Rv. 273231, nella cui motivazione sta scritto che, “non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento”; in argomento v. pure Cass. pen., Sez. III, sentenza 18 gennaio 2000 n. 2448, Levatino, Rv. 215419, nella cui motivazione sta scritto che “dalla presenza di una inammissibilità originaria del gravame deriva una irrevocabilità del provvedimento impugnato divenuto tale al momento della sua pronuncia, in quanto non è sottoposto ad un’effettiva ed efficace impugnazione”).
2. 3- In secondo luogo, poi, si rileva che alla stregua dell’orientamento qui contestato l’osservanza del termine per impugnare (e, quindi, la tempestività o la tardività dell’impugnazione) dovrebbe essere verificata con riferimento alla data di ricezione dell’atto da parte della cancelleria del giudice a quo: così operandosi una vera e propria manipolazione del testo normativo, secondo cui in caso di proposizione dell’impugnazione con atto trasmesso a mezzo di raccomandata o telegramma “l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma” (art. 583, comma 2, c.p.p.).
3.- Conclusivamente: l’impugnazione trasmessa a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice ad quem, essendo affetta da inammissibilità “originaria ed insanabile”, va dichiarata inammissibile de plano dallo stesso giudice ad quem ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.p.: non avendo alcuna ragion d’essere la sua trasmissione dell’impugnazione alla cancelleria del giudice a quo.
Esattamente, infatti, è stato affermato che “l'inammissibilità della impugnazione conseguente alla presentazione nella cancelleria del giudice ad quem anziché in quella del giudice a quo, come disposto dal citato art. 582 cod. proc. pen., non è suscettibile di sanatoria. Non trova, nel caso di specie, applicazione la previsione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., poiché questa disciplina la diversa ipotesi di impugnazione proposta a giudice incompetente, al quale si fa obbligo di trasmettere gli atti a quello competente, e concerne la proposizione del gravame, non anche le modalità della presentazione di esso, disciplinate specificamente dal cit. art. 582 cod. proc. pen., l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione” (così in motivazione Cass. pen., Sez. VI, ordinanza 12 novembre 1999 n. 3718, P.M. in proc. Longobardi, Rv. 215861; conf. Cass. pen., Sez. I, sentenza 17 novembre 1992 n. 4706, Vittorio, Rv. 192677).
4.- L’inammissibilità de qua, non essendo stata rilevata a norma dell’art. 591, comma 2, c.p.p., può essere comunque dichiarata in questa sede ai sensi del comma 4 dello stesso art. 591 c.p.p.
P.Q.M.
visto, l’art. 591, comma 4, c.p.p., dichiara inammissibile l’impugnazione.
Torino, 15 luglio 2020
Il Presidente est.
Dr. Giuseppe Vignera