Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22161 - pubb. 24/07/2019
L’interruzione del processo a causa del fallimento è automatica ed indipendente dalla discrezionalità della parte, ma il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento
Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2018, n. 9016. Est. Pazzi.
Fallimento – Effetto sui giudizi pendenti – Interruzione automatica – Discrezionalità della parte – Esclusione – Conoscenza legale dell’evento – Contestazione da parte del giudice istruttore
Una volta intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che la stessa è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto comunque a conoscenza dell'evento -, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata.
Il che equivale a dire che la nuova formulazione della L. Fall., art. 43, comma 3, nel prevedere un effetto interruttivo automatico provocato dal fallimento sulla lite pendente, ha inteso sottrarre alla discrezionalità della parte colpita dall'evento interruttivo la rappresentazione dello stesso all'interno del processo.
Ciò nonostante il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c., ai fini della declaratoria di estinzione presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice istruttore dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙
Interruzione del processo
Automatica interruzione del processo - ∙ Conoscenza dell'evento interruttivo del processo
- ∙ Rilevabilità d'ufficio dell'interruzione del processo
- ∙ Decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. FICHERA Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata in data 11 dicembre 2012 la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da Immobiliare F.N. s.r.l., riformava l'ordinanza di estinzione del procedimento resa dal Tribunale di Milano il 20 febbraio 2012 e rimetteva al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice di prime cure, investito dell'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore di (*) s.r.l. e nei confronti di Immobiliare F.N. s.r.l., dapprima (con ordinanza assunta all'udienza del 8 giugno 2011) aveva dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., in presenza nel fascicolo d'ufficio di una comunicazione in merito all'intervenuto fallimento della compagine opposta depositata il 18 maggio 2011 dal curatore, quindi, a seguito della riassunzione del giudizio ad opera dell'opponente, aveva accolto l'eccezione sollevata dalla curatela, nel frattempo costituitasi, in merito all'estinzione del procedimento per tardiva riassunzione, poichè la conoscenza legale dell'evento interruttivo in capo alla parte interessata alla riassunzione, da intendersi come conoscenza avvenuta con modalità tali da essere documentabile e rilevante ai fini processuali, assumeva valore anche se acquisita in altro processo.
Questa conoscenza nel caso di specie era stata fatta risalire dal Tribunale di Milano alla data di deposito in altro giudizio introdotto da Immobiliare F.N. s.r.l. della comparsa di costituzione con cui il convenuto Coface s.p.a. aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio il fallimento di (*) s.r.l. o comunque alla data di deposito e comunicazione del decreto del giudice istruttore di autorizzazione alla citazione del terzo, tenuto conto fra l'altro che i difensori attorei in quella sede processuale erano i medesimi che avevano assunto il patrocinio di Immobiliare F.N. s.r.l. anche nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
2. La corte distrettuale, nel giungere alla riforma dell'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, riteneva invece che per conoscenza legale dovesse intendersi soltanto quella conseguita per effetto di un'attività svolta all'interno del processo, della quale la parte fosse stata destinataria o che ella stessa avesse posto in essere, che fosse normativamente idonea a determinare detta conoscenza o tale da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale; risultavano perciò inidonei a un simile scopo tanto la comunicazione valorizzata dal primo giudice, avvenuta al di fuori del processo, quanto il mero deposito della comunicazione di fallimento.
3. Ha proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia il fallimento di (*) s.r.l. affidandosi a cinque motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso Immobiliare F.N. s.r.l..
Il fallimento controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 43 e degli artt. 299, 300, 301, 305 e 307 c.p.c., poichè l'affermazione della corte distrettuale secondo cui la conoscenza legale dell'intervenuta sentenza di fallimento può avvenire solo all'interno del processo costituisce una statuizione contrastante non solo con la funzione acceleratoria riconnessa all'effetto interruttivo immediato conseguente alla sentenza di fallimento, ma anche con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che, nell'affermare il principio della decorrenza del termine di riassunzione dalla conoscenza effettiva in forma legale del fallimento, non ha inteso riferirsi alle sole ipotesi previste dall'art. 300 c.p.c., commi 1 e 4, ed ha lasciato al giudice ampia discrezionalità nell'accertamento delle modalità e dei mezzi di comunicazione rilevanti a tal fine.
In tesi di parte ricorrente la corte territoriale ha invece relegato la conoscenza legale nell'alveo delle dichiarazioni di parte nell'ambito del medesimo processo, venendo così a parificare le ipotesi di interruzione automatica con quelle di interruzione non automatica.
Nel caso di specie Immobiliare F.N. s.r.l. ha avuto conoscenza effettiva in forma legale dell'evento interruttivo nel momento in cui nell'ambito di un diverso procedimento da lei stessa promosso la convenuta ha rappresentato l'intervenuto fallimento di (*) s.r.l.; questa conoscenza ha assunto poi valore anche per altri procedimenti pendenti fra le stesse parti.
Il secondo mezzo di impugnazione lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2730 c.c., in relazione agli artt. 305 e 307 c.p.c.: la tutela del diritto di difesa della parte che non subisce l'evento interruttivo non deve essere ampliata fino al punto da consentirle, sfruttando un eccessivo formalismo, una totale inerzia pur a seguito della conoscenza legale dell'intervenuto evento interruttivo; nel caso di specie la prova della conoscenza effettiva in forma legale dell'evento interruttivo poteva quindi essere tratta dal giudice di merito anche sulla base di presunzioni semplici laddove i documenti e le prove allegate dal fallimento (*) s.r.l. avessero integrato e soddisfatto le condizioni di gravità, precisione e concordanza richieste da tale normativa.
Peraltro Immobiliare F.N. s.r.l. aveva fondato le proprie difese sul solo dato formale della estraneità della sede processuale in cui la conoscenza legale era stata acquisita, confermando così - ex art. 2730 c.c. - l'avvenuta conoscenza dell'evento interruttivo dedotto.
Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 167, 170, 267 e 269 c.p.c., in relazione agli artt. 305 e 307 c.p.c., poichè la comparsa di costituzione di Coface nella causa civile rubricata al n. 20342/2010 R.G. del Tribunale di Milano, con la richiesta di chiamata in causa del fallimento (*) s.r.l., e il provvedimento del giudice di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio erano stati ritualmente notificati e comunicati alle parti, di modo che, dato che Immobiliare F.N. s.r.l. era difesa in quella sede dagli stessi difensori che la patrocinavano nel presente procedimento, non sarebbe stato possibile - secondo la ricorrente - affermare che la medesima compagine non avesse avuto conoscenza legale del fallimento.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., poichè il Giudice di secondo grado ha omesso di illustrare ogni ragione di diritto atta a suffragare la decisione assunta e, più in particolare, il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte d'Appello a sostenere l'irrilevanza della conoscenza effettiva in forma legale dell'evento interruttivo avuta in un diverso procedimento e la rilevanza della conoscenza legale ai fini del decorso del termine di riassunzione solo se acquisita nell'ambito dello stesso procedimento. Il quinto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, costituito dal fatto rilevato dal fallimento per dare prova, anche ricorrendo alle disposizioni di cui agli artt. 2729 e 2730 c.c., della conoscenza effettiva dell'evento interruttivo e consistente nell'invio delle comunicazioni e delle notificazioni compiute in forma legale nell'ambito del procedimento n. 20342/2010 R.G..
5. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, risultano infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità, la L. Fall., art. 43, comma 3, deve essere interpretato ritenendo che, una volta intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che la stessa è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto comunque a conoscenza dell'evento -, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata (Sez. 6-1, n. 5288/2017).
Il che equivale a dire che la nuova formulazione della L. Fall., art. 43, comma 3, nel prevedere un effetto interruttivo automatico provocato dal fallimento sulla lite pendente, ha inteso sottrarre alla discrezionalità della parte colpita dall'evento interruttivo la rappresentazione dello stesso all'interno del processo.
Ciò nonostante il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c., ai fini della declaratoria di estinzione presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice istruttore dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta.
Nel caso di specie l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione è intervenuta in data 8 giugno 2011, di modo che la riassunzione, avvenuta con ricorso depositato il 20 settembre 2011, non può che essere ritenuta tempestiva.
6. In forza dei motivi appena illustrati il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018.