Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20474 - pubb. 14/09/2018
Misure di coercizione indiretta e violazione dei provvedimenti di cui al decreto di regolamentazione dei rapporti genitori e figli
Tribunale Mantova, 12 Luglio 2018. Est. Alessandra Venturini.
Controversie concernenti l’affidamento e il mantenimento di figli nati fuori del matrimonio promosse ex artt. 337 bis e segg. c.c. – Condanna del genitore al pagamento di somma da parte del tribunale, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui al decreto di regolamentazione dei rapporti genitori/figli – Inammissibilità
Poiché la sanzione prevista dall’art. 614 c.p.c. può accedere unicamente a sentenze di condanna ad un obbligo (determinato) di fare o di non fare, tale misura di coercizione indiretta è inammissibile nei procedimenti aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti ex art. 337 bis e ss. c.c. atteso che i “provvedimenti riguardo ai figli” che il Tribunale deve adottare ai sensi dell’art. 337 ter c.c., in relazione al regime di affidamento, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, ed alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, non comportano alcuna statuizione di “condanna” a carico dell’uno o dell’altro genitore e, inoltre, la competenza ad accertare inadempimenti ai provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. o comportamenti che comunque “arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento” spetta esclusivamente “al giudice del procedimento in corso” o al tribunale in composizione collegiale, e non certamente al giudice dell’esecuzione (in sede di eventuale opposizione a precetto ex art. 614 bis c.p.c.), come espressamente previsto dall’art. 709 ter c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Mantova, in persona dei Sigg. magistrati:
Dott. Mauro Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Venturini Giudice relatore
Dott.ssa Maria Magrì Giudice
riunito nella camera di consiglio del 12.07.2018, sciogliendo la riserva assunta, ha emesso il seguente
DECRETO
Visti gli atti del procedimento n. 41/17 R.G., promosso da D. F. G. nei confronti di F. M. L., con ricorso depositato il 10.01.2017, con cui l’istante, premesso:
che dall’unione matrimoniale erano nate due figlie, S., il 25.10.1999, e S., il 29.03.2004; che con sentenza di divorzio pronunciata su conclusioni congiunte in data 4.05.2011 erano state confermate le condizioni previste in sede di separazione (affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, regolamentazione dei rapporti con il padre e obbligo a carico di quest’ultimo di corrispondere per il loro mantenimento un assegno di € 800,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie); che la figlia S. da oltre un anno rifiutava di recarsi dal padre, con il quale aveva sempre avuto un rapporto conflittuale; che il resistente non aveva mai fattivamente collaborato nella gestione delle figlie; che la ricorrente, infermiera professionale, da settembre 2016 aveva scelto il part-time per poter seguire la figlia S., affetta da ritardo cognitivo e riconosciuta invalida; che il resistente versava attualmente un assegno di € 827,00, non più aggiornato su base ISTAT dal 2008;
ha richiesto, a modifica delle condizioni di divorzio, che venga aumentato almeno ad euro 900,00 mensili l’importo dell’assegno posto a carico del padre e, previa istruttoria, volta a valutare le capacità genitoriali per accertare le ragioni del rifiuto di S., stabilirsi le frequentazioni delle figlie con il padre nel rispetto della volontà delle minori stesse e nel loro esclusivo interesse;
premesso che:
il resistente si è costituito chiedendo il rigetto della domanda di controparte di aumento dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie, allegando una intervenuta diminuzione del proprio reddito, quale dipendente di Banca ... ceduto alla società F. ed associandosi alla richiesta di indagini al fine di accertare le ragioni del rifiuto di S. nei confronti del padre e determinazione delle modalità e dei tempi di visita del padre alle figlie, sulla base degli esiti di tali accertamenti; il resistente, allegando che sin dall’epoca della separazione la ricorrente aveva ostacolato i suoi rapporti con le figlie, ha richiesto altresì condanna della stessa “a pagare ai sensi e per gli effetti dell’art. 614 bis c.p.c., la somma che il Tribunale riterrà di giustizia per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui all’emanando decreto o per ogni ritardo nell’esecuzione di detti provvedimenti”.
Nel corso del giudizio si è proceduto all’ascolto della (allora) minore S., oggi maggiorenne.
Avendo le parti dichiarato l’intenzione di intraprendere un percorso di mediazione, sono stati disposti più rinvii avanti al G.R., per valutare la possibilità per le parti di giungere ad un accordo; all’udienza del 13.02.2018 i difensori dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo unicamente in relazione alla regolamentazione dei rapporti fra la minore S. ed il padre, mentre nessun accordo era stato raggiunto sull’importo dell’assegno di mantenimento, avendo nelle more il resistente cessato l’attività lavorativa.
All’udienza del 15.05.2018 parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “1) Autorizzarsi il padre a tenere con sé S. il mercoledì e il giovedì di tutte le settimane, dalle ore 14,30 alle ore 21, un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 14,30 alla domenica alle ore 21, due settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno; la minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, i giorni della Vigilia e di Natale e Pasqua e Pasquetta.
2) Tenuto conto del fatto che l’assegno di mantenimento attualmente versato dal padre per le figlie è di Euro 827,00 e non è più stato aggiornato dal 2008, dirsi tenuto il padre a versare, a tale titolo, alla madre la somma mensile di Euro 900,00 oltre al concorso per la metà nelle spese straordinarie.”;
parte resistente così concludeva: “1) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tutte le settimane nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle h. 14,30 alle h. 21 quando la riporterà alla casa materna. La terrà inoltre a fine settimana alternate dal sabato alle h. 14,30 alle h. 21 della domenica. Durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1. Quest'anno il padre terrà S. dal 24 al 30 dicembre Nelle vacanze pasquali i genitori alterneranno di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta; infine durante le vacanze estive il padre terrà la figlia per due settimane anche non continuative da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
2) Il signor F. verserà alla signora D. F. un assegno di € 600,00 mensili da indicizzare annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nell'elenco del Tribunale di Mantova. La madre dovrà inoltre concordare con il padre la destinazione dell'indennità di frequenza scolastica percepita dalla figlia S..
3) Il signor M. F. autorizza la signora D. F. a detrarre nella propria dichiarazione dei redditi il 100% delle spese straordinarie
4) Condannarsi la signora G. D. F. a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., la somma che il Tribunale riterrà di giustizia per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui all'emanando decreto o per ogni ritardo nell'esecuzione di detti provvedimenti;
5) Spese compensate.”
Assegnato termine per deposito di memorie conclusive la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ciò premesso il Tribunale rileva quanto segue:
Le parti hanno concluso avanzando le medesime richieste, quanto alla modifica delle condizioni di divorzio relative ai rapporti fra la minore S. ed il padre.
Mentre nulla deve disporsi in ordine ai rapporti fra S. ed il resistente, essendo nelle more la prima divenuta maggiorenne, l’accordo raggiunto sul punto dalle parti, risultando corrispondente all’interesse della figlia S. ed assicurando alla stessa periodi adeguati di permanenza presso entrambi i genitori, può quindi essere recepito dal Tribunale.
Quanto alla richiesta modifica dell’assegno di contributo del padre al mantenimento delle minori, va qui rilevato che la ricorrente ne ha richiesto l’aumento, allegando che il F. paga attualmente un assegno mensile che non è stato aggiornato secondo gli indici ISTAT, che lo stesso ha versato solo in parte le spese straordinarie sostenute per le figlie e che il suo reddito sarebbe diminuito, lavorando ora part-time.
Attualmente l’importo originario dell’assegno di € 800,00 mensili sarebbe pari, rivalutato secondo gli indici ISTAT a far data dal maggio 2018 (come previsto in sede di separazione e confermato in sede di divorzio) ad € 894,40, somma per la quale costituisce già titolo esecutivo la sentenza di divorzio, e sostanzialmente pari all’aumento richiesto dalla resistente, domanda che non avrebbe quindi ragione di essere accolta.
Il resistente ha invece richiesto la riduzione dell’assegno, allegando un intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, domanda che deve essere quindi esaminata nel merito.
Il F., come risulta dalla documentazione prodotta, all’epoca del divorzio era dipendente di ... e percepiva uno stipendio netto di circa € 40.000,00, pari ad € 3.300,00 mensili, su dodici mensilità (v. da ultimo anche CUD 2016); in corso di causa il convenuto, dal dicembre 2017, ha aderito al “Fondo di solidarietà ...”, accettando la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed allegando che se ciò non fosse avvenuto, il datore di lavoro l'avrebbe trasferito a diversi kilometri dalla residenza.
L'importo dell'assegno straordinario erogato in forma rateale al F., a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, risulta pari ad € 1.975,00 netti mensili (v. certificazione INPS prodotta all’udienza del 15.05.2018); ad oggi il resistente ha quindi sicuramente subito una considerevole riduzione dei propri redditi.
Ritiene pertanto il Collegio che la richiesta diminuzione dell’assegno in essere debba essere accolta, ma non nell’importo richiesto.
Parte ricorrente ha prodotto unicamente dichiarazioni dei redditi, l’ultima delle quali riferita all’anno di imposta 2015, da cui risulta un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 25.000,00 netti annui (per lavoro full-time); pur avendo allegato di aver richiesto il part-time da settembre 2016 per accudire la figlia S., non ha prodotto alcuna documentazione comprovante tale circostanza, né buste paga successive al settembre 2016 e non ha neppure indicato quale sarebbe oggi reddito percepito.
Considerato che la ricorrente vive in un immobile in locazione, con l’attuale compagno, per il quale corrisponde un affitto di € 600,00 (secondo quanto dichiarato), mentre il resistente è proprietario della casa in cui vive, considerate le risorse economiche di entrambi i genitori (e, quanto al F., dovendosi ritenere che lo stesso abbia percepito anche il TFR, del quale non ha dichiarato l’importo) e tenuto conto delle esigenze delle figlie (considerata l’età raggiunta dalle stesse), il Collegio ritiene equo rideterminare in € 750,00 mensili l’assegno di contributo al mantenimento ordinario in loro favore a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data della presente decisione.
Devono altresì essere meglio specificate le spese che non rientrano nel suddetto assegno, indicate nelle condizioni di divorzio in modo generico nelle “spese mediche non coperte dal SSN e dalla polizza del sig. F.” e nelle “spese scolastiche”, anche al fine di prevenire futuri contrasti fra le parti in merito.
Va invece rigettata la domanda (tale dovendo interpretarsi) del resistente, così formulata: “La madre dovrà inoltre concordare con il padre la destinazione dell'indennità di frequenza scolastica percepita dalla figlia S.”, non trattandosi di somme di proprietà della minore, ma, appunto, di indennità di frequenza scolastica conseguente all’accertata invalidità di S., la cui destinazione è insita nel suo riconoscimento.
Non può del pari essere accolta la domanda del resistente di condanna della ricorrente “a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., la somma che il Tribunale riterrà di giustizia per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui all'emanando decreto.”
Pur essendo noto il fatto che in alcuni casi la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile il disposto della norma richiamata, a sanzione di comportamenti ostruzionistici del genitore collocatario all’esercizio del diritto di visita del genitore con il quale il figlio non convive stabilmente, ritiene il Tribunale che tale misura di coercizione indiretta sia inammissibile nei procedimenti aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti ex art. 337 bis e ss. c.c.
L’art. 614 bis c.p.c. statuisce infatti che “con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza … (omissis)… Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
Tale sanzione può accedere pertanto unicamente a sentenze di condanna ad un obbligo (determinato) di fare o di non fare.
I “provvedimenti riguardo ai figli” che il Tribunale deve adottare ai sensi dell’art. 337 ter c.c., in relazione al regime di affidamento, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, ed alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, non comportano alcuna statuizione di “condanna” a carico dell’uno o dell’altro genitore.
In particolare la determinazione dei periodi di permanenza dei figli presso il genitore con il quale non convivono stabilmente, e quindi le modalità in cui si esplica il diritto/dovere del genitore non collocatario di tenere con sé i figli, non costituisce provvedimento di condanna del genitore collocatario all’esecuzione di obblighi determinati di fare o di non fare.
La competenza ad accertare inadempimenti ai provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. o comportamenti che comunque “arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento” spetta peraltro esclusivamente “al giudice del procedimento in corso” o al Tribunale in composizione collegiale, e non certamente al giudice dell’esecuzione (in sede di eventuale opposizione a precetto ex art. 614 bis c.p.c.), come espressamente previsto dall’art. 709 ter c.p.c., che disciplina il procedimento relativo e stabilisce le specifiche sanzioni applicabili, in ipotesi di accertata violazione.
La domanda di pare resistente, di condanna della ricorrente “a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., la somma che il Tribunale riterrà di giustizia per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui all'emanando decreto”, in via preventiva, ed in assenza di qualsiasi statuizione di condanna della ricorrente all’esecuzione di un “facere” o di un “non facere”, è quindi inammissibile.
Va qui rilevato che il resistente ha formulato tale domanda allegando che gli incontri con le figlie sarebbero stati ostacolati dalla madre, la quale in più occasioni avrebbe negato al padre di tenere con sé le figlie, per i più svariati e futili e motivi (e in particolare quale ritorsione per il mancato rimborso di richieste spese straordinarie o per allegati cambiamenti di turni lavorativi) condotta che non è stata qui dimostrata e che è supportata unicamente dalle denunce-querele presentate dal F. e dalle missive dei legali che negli anni lo hanno rappresentato.
All’udienza del 20.06.2017 lo stesso resistente ha dichiarato di aver potuto vedere e tenere con sé con regolarità la figlia S. dall’inizio del presente procedimento, ma che la ricorrente “anche in questo periodo mi ha comunicato solo all’ultimo momento impedimenti o modifiche al calendario stabilito”; la ricorrente ha dichiarato: “Il padre fa la stessa cosa con me. Mi avvisa all’ultimo momento se non può prendere S. nei giorni stabiliti. E’ successo anche in una occasione in cui mi ha comunicato che sarebbe stato via in una settimana in cui doveva tenere S..”
L’accordo raggiunto dalle parti in ordine alla modifica ed ad una più puntuale regolamentazione dei rapporti fra la minore ed il padre (che in sede di divorzio prevedeva invece l’indicazione di giorni che avrebbero dovuto essere concordati di mese in mese) dovrebbe scongiurare il ripetersi di tali episodi.
In qualsiasi caso il Tribunale ritiene necessario specificare che il calendario stabilito potrà essere modificato solo previo accordo fra i genitori e che nessun impegno extrascolastico della minore (ad eccezione dei periodi di malattia) potrà essere di impedimento al diritto/dovere del padre di tenere con sé la figlia S. nei giorni indicati.
Da ultimo deve tuttavia rilevarsi che il rifiuto della figlia S. di incontrare il padre non risulta affatto addebitabile a comportamenti della ricorrente, ma alla condotta dello stesso F..
S., all’udienza del 20.06.2017, in sede di ascolto della (allora) minore, avanti al G.R., ha dichiarato: “Non frequento più mio padre dall’inverno scorso, per mia volontà. Fino all’autunno scorso andavo qualche volta a casa sua, con S., anche se non con regolarità, in base ai miei impegni. Quando i miei genitori si sono separati avevo sei-sette anni. Io andavo con regolarità a casa sua. Lui mi diceva sempre che la separazione (e poi il divorzio) erano colpa di mia madre e questo mi faceva soffrire. Questo è accaduto fino agli 11 e 12 anni. Poi ho cominciato a capire che non tutto quello mi diceva era vero e cercavo con lui di prendere anche le difese di mia madre. Mia madre all’epoca aveva cominciato a frequentare un altro uomo e mio padre mi chiedeva sempre della relazione di mia madre. Io ero molto combattuta perché dovevo dire a lui cose che poi sapevo che lui avrebbe usato contro mia madre. Questo è stato il motivo che poi mi ha portato ad andare sempre meno da lui. Con i miei genitori non ho mai parlato di questo, perché sapevo che se io avessi detto qualcosa sarebbe stato motivo per loro per continuare a rinfacciarsi la colpa.. Quando aveva quattordici anni ho provato più volte a dire a mio padre che mi dava fastidio il suo comportamento; lui smetteva per un po’ e poi ricominciava. Ho anche dei bei ricordi di momenti con mio padre, ma non sono mai riuscita ad instaurare con lui un rapporto di confidenza vera, perché lui manipolava ogni cosa che dicevo per usarla contro mia madre. Da quando non lo frequento più sto meglio, sono più felice. Sono preoccupata che mio padre ripeta gli stessi comportamenti con mia sorella. Qualche giorno fa S. mi ha raccontato che il papà l’aveva fatta giocare al “confessionale” e che lei doveva dirgli delle cose. Tempo più addietro S. dopo essere stata con papà è tornata a casa chiedendo a mia madre se aveva avuto “tanti uomini” perché così le aveva detto papà. Io non voglio più avere nessun rapporto con mio padre e come ripeto ho timore che mia sorella S. soffra come ho sofferto io. Non credo che mio padre possa cambiare. Prendo atto che nella mia vita la figura di mio padre è importante e sarebbe importante avere con lui un buon rapporto, o quantomeno dei chiarimenti, ma come ho detto ora che non lo frequento più sono più serena e più felice.”
Le dichiarazioni della figlia maggiore (che il padre non ha qui mai smentito) dovrebbero indurre il F. ad una profonda autocritica.
La condotta tenuta per anni dallo stesso, riferita da S., e da ultimo anche con S., impone in ogni caso al Tribunale di vietare espressamente al resistente di richiedere alla figlia S. (che secondo le stesse affermazioni del resistente, anche a causa delle sue problematiche, “necessita di vivere in un ambiente sereno e tranquillo) informazioni sulla vita della madre e sui suoi rapporti con terze persone o di usare, con riferimento alla stessa, espressioni offensive, comportamento pregiudizievole per la stessa minore.
La parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Visto l’art. 9 l. 898/70;
a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 633/11 depositata il 6.06.2011, e fermo restando quant’altro ivi previsto,
1. Conferma il disposto affidamento in via condivisa della figlia minore S. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto dovere del padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo di volta in volta fra i genitori, tutte le settimane nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle h. 14,30 alle h. 21, quando la riporterà alla casa materna e a fine settimana alternati dal sabato alle h. 14,30 alle h. 21 della domenica. Durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1 (Quest'anno il padre terrà S. dal 24 al 30 dicembre). Nelle vacanze pasquali i genitori alterneranno di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta; infine durante le vacanze estive il padre terrà la figlia per due settimane anche non continuative da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Con la precisazione che nessun impegno extrascolastico della minore (ad eccezione dei periodi di malattia) potrà essere di impedimento al diritto/dovere del padre di tenere con sé la figlia S. nei giorni indicati.
2. Prescrive a F. M. L. di astenersi dal richiedere alla figlia S. informazioni sulla vita della madre e sui suoi rapporti con terze persone o di usare, con riferimento alla stessa, espressioni offensive.
3. Pone a carico del padre, F. M. L., l’obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie S. e S., un assegno di euro 750,00 mensili, entro il giorno 1 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2018, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l’ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall’istituto) alla scuola pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie proseguano gli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano). c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica)
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora; per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e fisioterapiche; per cure e farmaci non convenzionali; per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la baby sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare; per l'acquisto di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L’altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l’abbia comunque sostenuta.
5. Dà atto che Il signor M. F. autorizza la signora D. F. a detrarre nella propria dichiarazione dei redditi il 100% delle spese straordinarie
6. Dichiara inammissibile la domanda svolta dal resistente di condanna della ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
Si comunichi.
Così deciso in Mantova il 12.07.2018
IL PRESIDENTE
(Dott. Mauro Bernardi)