Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20100 - pubb. 05/07/2018

Il divorzio congiunto non è rinunciabile da uno solo dei coniugi e la contumacia in appello non ne comporta l’annullamento

Cassazione civile, sez. VI, 02 Maggio 2018, n. 10463. Est. Valitutti.


Divorzio – Congiunto – Rinuncia di uno dei coniugi alla domanda – Inammissibilità

Appello avverso la sentenza di divorzio – Mancata comparizione di uno degli ex coniugi – Tacita adesione alla richiesta di annullamento del divorzio – Esclusione



Richiamandosi la domanda congiunta di divorzio ad una iniziativa processuale comune e paritetica, che non corrisponde né alla somma di due distinte domande di divorzio, né alla adesione di una parte alla domanda avanzata dall’altra, deve reputarsi inammissibile una rinuncia unilaterale, poiché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Neppure può annettersi alla mancata costituzione dell’appellata nel giudizio di secondo grado il significato di un’adesione implicita alla riforma della decisione di prime cure, non equivalendo la contumacia ad ammissione dei fatti dedotti dall’attore o dall’appellante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Rilevato che:

il signor R.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5283, depositata in data 08 settembre 2016, con la quale era stato respinto l'appello avente ad oggetto la sentenza (n.784/2012) del Tribunale di Viterbo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra l'odierno ricorrente e la controricorrente G.G.;

la signora G.G. ha resistito con controricorso;

 

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione, via art. 360, comma 1, n. 3, del codice di rito, della L. n. 898 del 1970, art. 4, e art. 101 c.p.c. - il ricorrente si duole del fatto che la Corte Capitolina non abbia interpretato la normativa richiamata nel senso di favor per la conservazione del matrimonio, a fronte di condotte processuali delle parti significative in tal senso;

in particolare, il giudice di seconde cure, non avrebbe sentito entrambi i coniugi - stante l'assenza, giustificata da ragioni di salute, del R. - anche al fine di tentare la conciliazione degli stessi, non ritenendo neppure di rinviare il procedimento ad una nuova udienza, per consentire la comparizione dell'odierno ricorrente;

il giudice di appello non avrebbe, inoltre, tenuto conto della revoca del consenso al divorzio e dalla rinuncia alla relativa azione da parte della G., provvedendo a dichiarare l'estinzione o, quantomeno, l'improcedibilità del giudizio, nè, avrebbe inteso la contumacia della signora G. quale tacita adesione alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado - che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio - avanzata dal R. con la proposizione dell'appello;

Rilevato che:

la norma della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, prevede esclusivamente che i coniugi debbono essere sentiti, ossia che deve essere fissata una udienza per la loro comparizione personale, ma non prevede nè il tentativo di conciliazione, nè l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del presidente, se non nella sola ipotesi in cui "il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi", nel qual caso procederà ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

Ritenuto che:

tale previsione sia conforme alla natura della decisione che il tribunale è chiamato a pronunciare sul divorzio cd. "congiunto" o "su conclusioni conformi", la quale incide bensì sul vincolo matrimoniale, ma sull'accordo tra i coniugi, e pertanto realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno e formale attesa la natura negoziale dell'accordo medesimo (Cass., 20/08/2014, n. 18066);

nessuna violazione del contraddittorio debba ritenersi, pertanto, sussistente, una volta accertato dal giudice di seconde cure che il R. era stato messo in condizioni più volte - essendo stata l'udienza di comparizione rinviata per ben otto volte - di comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale, sicchè nessun obbligo di concedere un ulteriore rinvio - peraltro in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - sussisteva per il Tribunale;

del resto, nello stesso divorzio giudiziale il tentativo di conciliazione sia facoltativo, onde il rinvio della udienza di comparizione, nel caso di assenza del coniuge convenuto, è rimesso ad una valutazione discrezionale del Presidente (Cass., 14/03/2014, n. 6016);

Considerato che:

per quanto concerne la mancata valutazione della rinuncia all'azione da parte della G., il fondamento della "domanda congiunta" di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 4, è da individuarsi nella concorde volontà dei coniugi di dar luogo al divorzio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti, e di disciplinare conseguentemente le condizioni inerenti alla prole ed i loro rapporti economici, mediante un accordo, in primo luogo sostanziale, circa la disciplina delle conseguenze dello scioglimento del rapporto matrimoniale, e, per l'effetto, processuale, circa la procedura scelta per la proposizione della domanda di divorzio;

Ritenuto che:

pertanto, richiamandosi, la "domanda congiunta" di divorzio, ad una iniziativa processuale comune e paritetica che, non corrisponde nè alla "somma" di due distinte domande di divorzio nè alla "adesione" di una parte alla domanda avanzata dall'altra, debba reputarsi inammissibile una rinuncia unilaterale, poichè alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti (Cass., 08/07/1998, n. 6664);

neppure possa annettersi - contrariamente all'assunto del R. - alla mancata costituzione dell'appellata G. nel giudizio di secondo grado il significato di un'adesione implicita alla riforma della decisione di prime cure, non equivalendo la contumacia - equiparabile al silenzio della parte in materia negoziale - ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore o dall'appellante (Cass., 12/07/2006, n. 15777);

Ritenuto che:

alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 100, per esporsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2018.