Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19588 - pubb. 02/05/2018

Risoluzione per inadempimento di leasing traslativo: applicabilità dell’art. 1526 c.c. e restituzione del bene quale condizione per la restituzione dei canoni versati?

Cassazione civile, sez. VI, 20 Settembre 2017. Est. Cirillo.


Contratto di leasing traslativo - Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore - Applicabilità delle norme in materia di vendita con riserva di proprietà (art. 1526 c.c.) - Obbligo della restituzione del bene locato e sua importanza ai fini dell’equilibrio del contratto - Restituzione della cosa locata quale condizione per il sorgere del diritto dell’utilizzatore alla restituzione dei canoni versati - Sussistenza



Al contratto di leasing traslativo, nel caso di sua risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, si applica l’art. 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva della proprietà; pertanto, l’utilizzatore ha diritto alla restituzione dei canoni versati ed il concedente ha diritto alla restituzione della cosa, oltre che ad un equo compenso per il suo uso e al risarcimento del danno. Nondimeno, in virtù del carattere fondamentale, nell’equilibrio del contratto, dell’obbligo dell’utilizzatore di restituzione del bene, l’utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, soltanto ove abbia previamente provveduto alla restituzione del bene locato in favore del concedente. (Giorgio Barbieri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giorgio Barbieri


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Svolgimento del processo

1. La Sardaleasing S.p.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Euro CDC s.r.l. chiedendo che fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta (utilizzatore) il contratto di leasing avente ad oggetto un immobile sito a (*).

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni versati.

Il Tribunale accolse la domanda principale, dichiarò il contratto di leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore, rigettò la domanda riconvenzionale e condannò la società convenuta al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla convenuta soccombente e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3 giugno 2015, ha rigettato l'appello ed ha condannato appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso la Euro CDC s.r.l. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Sardaleasing s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1362 c.c. e segg., rilevando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente subordinato l'obbligo di restituzione dei canoni alla restituzione del bene immobile oggetto di leasing. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si sostiene che la Corte d'appello, trascurando di esaminare fatti e circostanze risultanti dagli atti, non avrebbe dato conto delle elevate cifre versate a titolo di canoni, delle quali la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione.

3. Osserva il Collegio che i due motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di fondamento, quando non inammissibili.

Occorre innanzitutto rilevare che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre al concedente la norma riconosce, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto (v., tra le altre, le sentenze 28 agosto 2007, n. 18195, 23 maggio 2008, n. 13418, 2 marzo 2007, n. 4969, e 24 giugno 2002, n. 9161). L'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perchè in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel prosieguo; dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore.

Nella specie, poi, la Corte di merito, oltre a richiamare tale giurisprudenza, ha anche aggiunto che, in relazione ai due contratti di leasing stipulati tra le parti in causa, non vi era prova di un qualche effettivo versamento dei canoni da parte dell'utilizzatore.

Tale argomentazione è sì contestata nel secondo motivo di ricorso, ma con motivazione del tutto generica, facendo riferimento ad atti e documenti che la Corte d'appello ha esaminato; per cui la doglianza, anche tralasciando i profili di inammissibilità conseguenti alla mancata indicazione di dove e come quei documenti sono a disposizione di questa Corte (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), tende comunque a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017.