Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 162 - pubb. 01/07/2007
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Tribunale Udine, 03 Dicembre 2004. Est. Pellizzoni.
Nuovo processo societario – Sussistenza di cause di scioglimento della società – Nomina del liquidatore – Controversia in camera di consiglio nei confronti di più parti.
Nel sistema delineato dal legislatore con la nuova disciplina del processo societario, di cui agli artt. 25 e ss. d. lgs. 17 gennaio 2003, l’accertamento dei presupposti della liquidazione deve avvenire, in tutti i casi, anche quando vi sia contrasto sulla sussistenza o meno delle cause di scioglimento della società, con le forme previste dal procedimento camerale nei confronti di più parti, in quanto fra i procedimenti contemplati dall’art. 33 rientra anche quello previsto dall’art. 2485, 2° c., cod. civ., in tema di accertamento dell’intervenuta liquidazione, a meno che una delle parti non chieda che ai sensi dell’art. 32 la questione venga decisa in sede di cognizione piena, nel qual caso il collegio dovrebbe comunque procedere alla nomina del liquidatore, provvedendo poi alla trasformazione del rito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
letti gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, nonché le memorie depositate in data 29.10.04 e in data 5.11.04;
considerato che la società ricorrente, assumendo di essere in stato di liquidazione, per aver raggiunto l’oggetto sociale e per la scadenza del termine di durata statutariamente previsto, ha richiesto la nomina di un liquidatore al Tribunale, non avendo l’assemblea dei soci, all’uopo ripetutamente convocata deliberato al riguardo, per l’atteggiamento ostruzionistico assunto dal socio Alfa sas di Angelo Bianchi & Co.;
considerato che lo statuto della società prevede che per la messa in liquidazione della stessa e la nomina dei liquidatori è necessaria la maggioranza in sede di assemblea straordinaria dei tre quarti del capitale sociale e che a causa dell’atteggiamento ostruzionistico del socio Alfa titolare del 30% del capitale non era stato possibile adottare la relativa delibera in ben tre occasioni;
rilevato che tale richiesta è contestata dalla resistente società Alfa, in quanto la stessa ritiene che la società consortile non abbia raggiunto lo scopo sociale, non avendo ancora terminato i lavori di costruzione del fabbricato per cui era stata costituita, in relazione alla eliminazione di vizi e difetti contestati dal committente e di cui alla transazione stipulata in data 22.03.2004 e alle consequenziali richieste di escussione della fideiussione prestata, attività queste che risulterebbero a suo avviso incompatibili con lo stato di liquidazione;
rilevato che tali deduzioni sono parimenti oggetto di contestazione della ricorrente, la quale ha fatto notare come il rapporto contrattuale con la società committente faccia capo esclusivamente all’associazione temporanea di imprese costituita fra la Verdi de Beta spa e la Alfa sas e non certamente alla società consortile che costituisce un mero strumento operativo interno alle due predette società e i lavori oggetto dell’appalto erano stati tutti ultimati sin dal 31.12.2002, mentre in epoca successiva erano insorte delle contestazioni con il committente per la cui definizioni la Verdi, nella sua qualità di mandataria dell’associazione era addivenuta al la firma dell’atto transattivo dd. 22.03.04, che prevedeva l’esecuzione di taluni interventi di ripristino analiticamente elencati e descritti nell’allegato A dell’atto medesimo;
rilevato che l’altro socio della società consortile, titolare del 70% del capitale sociale, Verdi de Beta spa pure ritualmente costituitosi ha aderito alla tesi della ricorrente;
considerato che il consiglio di amministrazione della società consortile aveva assunto all’unanimità, con il voto favorevole anche del rappresentante della Alfa sas, nella seduta del 10.12.2003, la decisione di porre in liquidazione la società, avendo constatato che ricorrevano le condizioni per la liquidazione, avendo la stessa conseguito l’oggetto sociale, in tal senso disponendo la convocazione dell’assemblea dei soci per il successivo 17.12.2003, ma che tale deliberazione non aveva avuto seguito, essendosi l’assemblea trovata priva della maggioranza necessaria per deliberare in ben tre occasioni, con la conseguente impossibilità di funzionamento di tale organo;
rilevato che a prescindere da ogni considerazione in merito a tale aspetto della controversia, circa il raggiungimento dello scopo sociale, va osservato che la società aveva durata fino al 31.12.2003 e che tale data non è stata in alcun modo prorogata, con la conseguenza che si è senza ombra di dubbio determinata l’ipotesi di scioglimento della società di cui all’art.2484 n1, cod. civ., per cui la società deve considerarsi sciolta e posta in fase di liquidazione;
considerato che appare essersi verificata anche l’ipotesi di cui all’art.2484, 1° c., n.3, in quanto l’assemblea dei soci, più volte convocata risulta essere completamente paralizzata, per il contrasto insorto circa la sussistenza o meno delle condizioni per avviare la fase della liquidazione, con conseguente impossibilità di raggiungimento delle maggioranze richieste dallo statuto per le conseguenti deliberazioni, tenuto conto che le contrapposte richieste della Verdi, di messa in liquidazione della società e dell’Alfa sas di proroga del termine di durata della stessa, non sono state approvate dall’assemblea (v. verbali dd.17.12.03, 27.02.04 e 15.06.04);
rilevato che l’eccezione sollevata dalla resistente, di inammissibilità del ricorso per il mancato adempimento da parte della ricorrente degli obblighi pubblicitari di iscrizione nel registro delle imprese, della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento della società, imposti dal novellato art.2485 in riferimento all’art.2484, terzo comma cod. civ.,(avendo tale dichiarazione carattere costitutivo, in quanto solo dal momento dell’iscrizione possono decorrere gli effetti dello scioglimento) appare infondata, avendo l’organo amministrativo regolarmente provveduto ad iscrivere la relativa deliberazione del consiglio di amministrazione in data 18.05.2004, come risulta dalla certificazione camerale depositata in atti;
considerato che quando l’assemblea non si costituisce o non delibera in ottemperanza al disposto dell’art.2487, 1° comma i singoli soci, gli amministratori o i sindaci possono richiedere ai sensi dell’art.2487, 2° comma cod. civ. che la nomina dei liquidatori venga disposta dal Presidente del Tribunale;
rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt.30 e 33 D. lgs. 17.01.2003, n.5 nel caso di procedimento nei confronti di più parti competente a decidere appare essere il Tribunale, in forza dell’esplicito richiamo operato dall’art.33 al disposto di cui all’art.2487, 2° comma;
considerato che, sotto il vigore della precedente disciplina, il provvedimento con cui si procedeva alla nomina del liquidatore, anche nel caso in cui non risultasse pacifica la sussistenza di una causa di scioglimento, aveva natura di procedimento di volontaria giurisdizione (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 25.06.2002, n.9231, secondo cui, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, l’accertamento incidentale, circa la sussistenza o meno del presupposto per la nomina del liquidatore, effettuato dal Presidente del Tribunale a mente dell’art. 2450, terzo comma, cod. civ., anche quando sussista contrasto sulle cause di scioglimento, mantiene il carattere di volontaria giurisdizione, non essendovi un accertamento definitivo circa l’intervenuto scioglimento e le sue cause, potendo sempre la parte promuovere un ordinario giudizio di cognizione, ottenendo, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, la rimozione del decreto e dei suoi effetti);
rilevato che nel sistema delineato dal legislatore con la nuova disciplina del processo societario, di cui agli artt.25 e ss. D. lgs 17.01.03 (c.d. rito camerale societario, ispirato al principio del giusto processo, senza compromissione dell’esigenza di rapidità connessa a tale tipo di procedimenti, secondo quanto indicato dalla legge delega 3.10.2001, n.360), l’accertamento dei presupposti della liquidazione deve avvenire, in tutti i casi, anche quando vi sia contrasto sulla sussistenza o meno delle cause di scioglimento della società, con le forme previste dal procedimento camerale nei confronti di più parti, in quanto fra i procedimenti contemplati dall’art.33 rientra anche quello previsto dall’art.2485, 2° c., cod. civ., in tema di accertamento dell’intervenuta liquidazione, a meno che una delle parti non chieda che ai sensi dell’art.32 la questione venga decisa in sede di cognizione piena, nel qual caso il collegio dovrebbe comunque procedere alla nomina del liquidatore, provvedendo poi alla trasformazione del rito;
rilevato d’altro canto che la resistente Alfa sas non ha richiesto, nel termine previsto dall’art.32, che la eventuale decisione pregiudiziale circa la sussistenza o meno della causa di scioglimento della società e della sua conseguente messa in liquidazione venisse decisa con efficacia di giudicato, con la conseguenza che il collegio, accertata la causa di scioglimento della società consortile, nonché il mancato funzionamento dell’assemblea, deve procedere alla nomina del liquidatore con decreto;
P.Q.M.
visti gli artt. 2487 C.C. 30 e ss. D.lgs n.5/03;
accertato che la società OMEGA SCARL si trova in stato di liquidazione, ai sensi dell’art.2484, 1° c., n.1 e 2615 ter cod. civ.
nomina
liquidatore della stessa la Dr. Laura Briganti di Udine, riservandosi di indicare i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione dopo il deposito di una relazione del liquidatore entro il termine di 60 giorni dalla pronunzia.
Si comunichi alle parti.