Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13957 - pubb. 12/01/2016

Le Sezioni Unite sul danno da nascita indesiderata e sul diritto a non nascere se non sani; statuto giuridico del concepito e “vita” come bene supremo

Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Dicembre 2015, n. 25767. Est. Bernabai.


Danno da nascita indesiderata – Onere della prova gravante sulla donna – Sussiste – Possibilità di ricorrere alle presunzioni – Sussiste

Concepito – Soggettività – Esclusione – Concepito come oggetto di tutela – Sussiste

Diritto a non nascere se non sano – Esclusione – Vita come bene supremo protetto dall’ordinamento – Sussiste



In materia di danno da nascita indesiderata, al fine di ottenere il risarcimento del danno, la donna è tenuta ad allegare e provare che, ove informata di gravi malformazioni del concepito che avrebbero giustificato l'interruzione volontaria della gravidanza, non avrebbe portato a termine la gestazione, non potendosi tuttavia escludere la possibilità di assolvere il relativo onere in via presuntiva. È da escludere, peraltro, che tale indagine debba approdare ad un'elencazione di anomalie o malformazioni che giustifichino la presunzione di ricorso all'aborto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tenuto conto del naturale relativismo dei concetti giuridici, alla tutela del nascituro si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività - che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi - bensì considerandolo oggetto di tutela (Corte costituzionale 18 febbraio 1975 n. 27; Cass., sez. 3, maggio 2011 n. 9700; Cass. 9 maggio 2000, n. 5881). In altri termini, «si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell'art. 1 c.c.». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Elemento indispensabile della fattispecie risarcitoria è il danno-conseguenza, consacrato all'art. 1223 c.c. e riassumibile, con espressione empirica, nell'avere di meno, a seguito dell'illecito. Nel danno da lesione del diritto a non nascere se non sani, il nocumento riuscirebbe pertanto legato alla stessa vita del bambino; e l'assenza di danno alla sua morte, così incorrendosi in una contraddizione insuperabile: dal momento che il secondo termine di paragone, nella comparazione tra le due situazioni alternative, prima e dopo l'illecito, è la non vita, da interruzione della gravidanza. E la non vita non può essere un bene della vita; per la contraddizione che non lo consente. Tanto meno può esserlo, per il nato, retrospettivamente, l'omessa distruzione della propria vita (in fieri), che è il bene per eccellenza, al vertice della scala assiologica dell'ordinamento. Anche considerando norma primaria l'art. 2043 c.c., infatti, viene potuto non usuali di Wi-Fi in base ai principi della causalità giuridica e nella sua ampiezza più estesa, propria della teoria della condicio sine qua non (generalmente rifiutata, peraltro, in materia di illecito civile). Non si può dunque parlare di un diritto a non nascere; tale, occorrendo ripetere, è l'alternativa; e non certo quella di nascere sani, una volta esclusa alcuna responsabilità, commissiva o anche omissiva, del medico nel danneggiamento del feto. Allo stesso modo in cui non sarebbe configurabile un diritto al suicidio, tutelabile contro chi cerchi di impedirlo: che anzi, non è responsabile il soccorritore che produca lesioni cagionate ad una persona nel salvarla dal pericolo di morte (stimato, per definizione, male maggiore). Si aggiunga, per completezza argomentativa, che seppur non è punibile il tentato suicidio, costituisce, per contro, reato l'istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.): a riprova ulteriore che la vita - e non la sua negazione - è sempre stata il bene supremo protetto dall'ordinamento. Del resto, il presupposto stesso del diritto è la vita del soggetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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