Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13209 - pubb. 05/08/2015

Modifica delle condizioni di separazione, affido etero familiare parziale ex art. 337-ter, c.c., madre residente all'estero e padre sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno

Tribunale Mantova, 07 Maggio 2015. Est. Costanza Comunale.


Modifica condizioni di separazione - Affido etero familiare parziale ex art. 337-ter, comma 2, c.c. - Madre residente all'estero - Padre sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno - Criticità Espatrio minore



L'art. 337 ter, comma II, c.c., nella parte in cui prevede che il tribunale possa adottare “ogni altro provvedimento relativo alla prole”, costituisce clausola di chiusura del sistema, prevista a tutela dell'interesse del minore. Il che consente al giudice di individuare, in considerazione delle particolarità del caso concreto, modalità di affidamento e di collocazione del minore anche diverse da quelle abituali (affido esclusivo/affido condiviso; collocazione residenziale prevalente presso l'uno o l'altro genitore) tali da garantire, in presenza di obiettive e comprovate difficoltà dei genitori di prendersi cura direttamente dei figli, un equo contemperamento tra l'esigenza di conservare in capo ai genitori medesimi, per quanto concretamente possibile, i diritti/doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale e l'esigenza di garantire al minore condizioni di cura, mantenimento e accudimento le più estese e tutelanti possibili. (Nella fattispecie, il Tribunale, constatata l'impossibilità del padre del minore residente in Italia di esercitare la responsabilità genitoriale a causa delle sue condizioni fisiche, l'impossibilità per la madre residente nel Regno Unito di accudire direttamente ed in modo costante il figlio, e la collocazione di fatto di quest'ultimo presso la zia materna in Italia, dimostratasi in grado di accudire in modo adeguato il nipote, ha accolto, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., la concorde richiesta delle parti di affido condiviso del figlio alla zia paterna ed alla madre, residente all'estero, con collocamento prevalente presso la zia paterna in Italia. Il Tribunale ha altresì disposto che la responsabilità genitoriale in relazione all’ordinaria amministrazione venga esercitata separatamente dalle madre e dalla zia affidataria e che per il rilascio dei documenti validi per espatrio sia necessario anche il consenso dell'ADS del padre, ferma restando la preventiva autorizzazione all'espatrio del minore da parte delle affidatarie. (Francesca Mironi, Rachele Campanini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marisa Bedotti


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