Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12149 - pubb. 26/02/2015

Contratto di somministrazione, attribuzione al lavoratore somministrato di mansioni diverse da quelle previste nel contratto di somministrazione e rispetto dei principi di correttezza e buona fede

Appello Roma, 31 Gennaio 2015. Est. Panariello.


Contratto di somministrazione - Attribuzione al lavoratore somministrato di mansioni diverse da quelle previste nel contratto di somministrazione - Legittimità - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede - Sussistenza



Dall’art. 23, co. 6^, d. lgs. n. 276/2003 e dalla prevista possibilità di adibizione a mansioni diverse durante l’utilizzazione del lavoratore che resta pur sempre dipendente dell’impresa di somministrazione si evince che il legislatore considera questa come un’evenienza del tutto lecita, che – come tale – non incide sulla validità dei contratti (commerciale e di lavoro) collegati, ma solo sulla responsabilità dell’utilizzatrice.

[…] la norma va letta in combinato disposto con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art .1375 c.c.). (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Legale Daverio & Florio


Il testo integrale



(1) Nel caso di specie, una lavoratrice aveva adito il Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione nonché la nullità del contratto medesimo, con conseguente dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’istituto di credito che l’aveva utilizzata.

Il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda della lavoratrice, la quale proponeva pertanto appello avverso la predetta sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma, lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente considerato la causale apposta al contratto come sufficientemente specifica e altrettanto erroneamente interpretato le norme relative alla modifica dell’impiego del lavoratore somministrato in corso di somministrazione.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in commento, ha respinto l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Due sono in particolare i profili di interesse della pronuncia in esame.

Il primo profilo riguarda il rispetto dei requisiti formali previsti per il contratto di somministrazione e in particolare il profilo della specificità della relativa causale. Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto che la causale “esigenze di carattere produttivo legate all’incremento dell’attività di cessione del quinto” rispettasse i requisiti formali ossia fosse “sufficientemente specifica, in quanto risulta indicato in modo puntuale il servizio aziendale interessato dall’incremento produttivo”.

Il secondo profilo riguarda invece la legittimità dell’adibizione del lavoratore somministrato a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali è stato sottoscritto il contratto di somministrazione. Nella fattispecie, infatti, la lavoratrice era stata adibita, per i primi due mesi, all’attività prevista nel contratto di somministrazione ma in seguito era stata spostata in un altro reparto, comunque facente parte dello stesso settore. La Corte ha confermato la legittimità di tale adibizione, rilevando che “dall’art. 23, co. 6^, d. lgs. n. 276/2003 e dalla prevista possibilità di adibizione a mansioni diverse durante l’utilizzazione del lavoratore che resta pur sempre dipendente dell’impresa di somministrazione si evince che il legislatore considera questa come un’evenienza del tutto lecita, che – come tale – non incide sulla validità dei contratti (commerciale e di lavoro) collegati, ma solo sulla responsabilità dell’utilizzatrice”. Vi è soltanto a carico dell’utilizzatore, sottolinea la Corte, “un onere di immediata informazione all’impresa di somministrazione, a pena di responsabilità esclusiva per le differenze retributive (se si tratti di mansioni superiori) ovvero per il risarcimento del danno (se si tratti di mansioni inferiori).

Precisa peraltro la Corte che la norma in questione va letta in combinato disposto con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (ai sensi dell’art. 1375 c.c.), pertanto “uno jus variandi che venga esercitato dopo pochissimi giorni dall’inizio dell’utilizzazione sarebbe non solo contrario a correttezza e buona fede, ma rivelerebbe un intento fraudolento dell’utilizzatore, da sanzionare in termini di invalidità della somministrazione”. Del resto un cambio repentino di mansioni dimostrerebbe che le ragioni addotte dalla Società che si avvale dei lavoratori somministrati non sarebbero veritiere o comunque sarebbero diverse da quelle indicate nel contratto di somministrazione.


Diverso è invece il caso in cui, come nella fattispecie, “il trasferimento ad altro ufficio è intervenuto dopo oltre due mesi dall’inizio dell’utilizzazione ed inoltre non ha comportato neppure un effettivo mutamento di mansioni, essendo rimaste queste sostanzialmente inalterate, perché del tutto omogenee (se non proprio identiche) a quelle svolte presso” il precedente ufficio “in relazione al quale era intervenuta la somministrazione”. (Fabrizio Daverio)


Testo Integrale