Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11991 - pubb. 02/02/2015
Trasferimento del figlio e conflitto dei genitori: quali criteri per decidere?
Tribunale Milano, 12 Agosto 2014. Est. Canali.
Residenza abituale dei figli – Genitori separati – Conflitto dei genitori in merito alla scelta della residenza – Istanza di uno dei genitori di trasferirsi con i figli – Cd. Rilocazione a distanza dei figli – Soluzione del conflitto – Criteri giudiziali
In materia di conflitto genitoriale in ordine alla residenza della prole, il giudice, per la decisione, deve attenersi a criteri oggettivi e collaudati nella letteratura di settore in materia di rilocazione dei figli.
1. Il primo criterio attiene all’analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere ‘sostanziali’ ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero ‘cambio di ambiente sociale’ che offra (all’adulto e solo all’adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall’ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta.
2. Il secondo aspetto da valutare riguarda i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio/a ed il genitore non collocatario che il genitore, che intende trasferirsi, ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, che non costringano il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi.
3. Il terzo criterio – che costituisce il reverse di quello appena indicato - guarda alla manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale; benché – di certo – il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di ‘saggiare’ la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole e soprattutto di accertare che la decisone del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l’altro genitore.
4. Il quarto criterio riguarda la necessità di verificare come e con quali modalità siano salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza, che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiareparentale e ne preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali (cfr art. 337 ter I comma).
5. Il quinto criterio richiede di valutare - anche in prospettiva - gli effetti del trasferimento sul minore comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze del genitore collocatario. Tale criterio va letto, di necessità, con il primo criterio di analisi relativo alle motivazioni sottese dalla richiesta di autorizzazione al trasferimento.
6. Il sesto criterio chiama all’analisi delle caratteristiche dell’ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali
7. Il settimo criterio riguarda l’età dei figli. Minore è l’età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l’età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame significante con uno o con entrambi i genitori sì che l’analisi andrà focalizzata non solo sulle qualità della relazione già esistente, ma anche sulle potenzialità che - e sulla direzione verso la quale - tale relazione ha di svilupparsi.
8. L’ottavo criterio: va considerato – ove l’età lo consenta e sul punto cfr. art. 337 octies c.c. – la volontà del minore di volersi trasferire: maggiore sarà l’età e con essa maggiore il grado di maturazione e di sviluppo psicofisico del minore, maggiore rilevanza avranno, nella decisione giudiziale, il suo parere ed i suoi desideri. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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