Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11916 - pubb. 19/01/2015

Permesso per motivi familiari: il «familiare» non è solo il genitore biologico

Appello Catania, 15 Ottobre 2014. Pres., est. Zappia.


Permesso di soggiorno per motivi familiari – Domanda proposta dal marito della madre del minore che non sia suo padre biologico – Interpretazione del concetto di “familiare” orientata secondo l’interesse del minore – Necessità – Sussiste



In materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 31 d.lgs 286/1998, l’interesse del minore deve essere assicurato con prevalenza sugli eventuali interessi configgenti, siccome espressamente affermato nell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24.11.1989, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176, e ribadito nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo. Inoltre, se pur la definizione normativa di “familiare” straniero non consente l’applicazione analogica a casi non previsti, nessuna regola di ermeneutica legale ne vieta l’interpretazione estensiva, specialmente quando sia l’unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell’Unione Europea. Orbene, se pur il rapporto di coniugio dello straniero con una cittadina dell’Unione Europea non consente di attribuire allo stesso la condizione giuridica di “genitore” del bambino generato dalla moglie con altro soggetto, atteso che siffatta nozione di “genitore” implica un rapporto parentale fondato sulla realtà biologica, non si ravvisa peraltro alcun impedimento a ricomprenderlo nel novero dei “familiari” cui la norma invocata (art. 31 D.Lgs. 296/98) fa riferimento; e ciò anche alla luce della ulteriore normativa in materia, e segnatamente dell’art. 2 del D.Lgs. 6.2.2007 n. 30 contenente norme sull’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea, che definisce come “familiare” il coniuge del cittadino dell’Unione, il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, i discendenti diretti di età inferiore ai ventuno anni e quelli del coniuge o partner. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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