Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 118 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Catania, 14 Ottobre 2004. Est. Dora Bonifacio.


Società a responsabilità limitata – Responsabilità dell’amministratore – Azione cautelare del socio – Legittimazione – Revoca dell’amministratore – Nomina di amministratore giudiziario – Sequestro conservativo.



La riforma del diritto societario ha quasi integralmente soppresso il controllo giudiziario sull’amministrazione delle società a responsabilità limitata di cui all’art. 2409 c.c. ed ha correlativamente attribuito a ciascun socio la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità con la possibilità (art. 2476 c.c.) di chiedere “altresì”, in caso di gravi irregolarità nella gestione, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Tale facoltà rientra nelle ipotesi di sostituzione processuale in cui eccezionalmente, ex art. 81 c.p.c., taluno “può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui”. Il socio è, quindi, autorizzato ad esercitare in nome proprio, ma nell’interesse della società, l’azione di responsabilità normalmente promossa dalla società stessa a tutela dei propri diritti e potrà chiedere in via cautelare tutti i provvedimenti tipici previsti dall’ordinamento cui sia strumentale la relativa pronuncia di merito, tra i quali non può che rientrare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore.
E’, tuttavia, opportuno precisare che, a causa del venir meno dell’applicabilità alle s.r.l. dell’istituto del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., non residua in capo al Tribunale alcun potere di nomina di un amministratore giudiziale, potere riservato unicamente ai soci, una volta che sia stata disposta la revoca dell’amministratore in carica ai sensi dell’art. 2479, comma 1 n. 2 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


IL GIUDICE DESIGNATO

sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti e considerate le deduzioni delle parti, osserva.

Fatto

Parte ricorrente, Bianchi Clara, ha chiesto a codesto Tribunale, in via d’urgenza, la revoca dalla carica di amministratore unico della “Alfa – Idee e Soluzioni” S.r.l. di Verdi Giuseppe Barbaro nonché la nomina in sua vece di un amministratore giudiziario provvisorio, il sequestro conservativo sul patrimonio del Verdi e di Rossi Gabriella fino alla concorrenza dell’importo di € 700.000,00 nonché il sequestro probatorio dei documenti contabili ed amministrativi della società.

In ordine a siffatte domande cautelari è stato preliminarmente rilevato come il capitale sociale della detta società sia suddiviso in parti eguali tra la ricorrente e Rossi Gabriella. L’amministratore, Verdi, è il marito di quest’ultima.

La socia Bianchi, nell’interesse proprio e di quello della società, ha dedotto in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris per ottenere la revoca il compimento da parte dell’amministratore di gravi irregolarità.

In particolare la stessa ha, tra l’altro, imputato al Verdi:

- di non avere presentato nei termini di legge il bilancio d’esercizio per l’anno 2003;

- di avere corrisposto all’altra socia, Rossi Gabriella, acconti per utili dell’anno 2003 per un totale di € 32.335,00 senza la preventiva approvazione del bilancio del relativo esercizio;

- di aver consentito prelievi da parte dei soci, o meglio della socia Rossi – non avendo la Bianchi mai ricevuto alcun pagamento – per complessivi € 6.000,00;

- di avere distratto attivo sociale con partite fittizie e specificamente:

a) prelievi per acquisti relativi agli ultimi due anni di attività della società per € 82.816,00 senza alcun riscontro in fatture, mai ricevute;

b) costi non giustificati e non giustificabili per complessivi € 15.196,03, tra cui € 4.000,00 a titolo di “distribuzione soci” e “anticipazione soci” di cui la socia ricorrente era all’oscuro;

c) saldo negativo nei confronti di un fornitore – l’agenzia di viaggio e turismo Il Mosaico – per € 3.831, 34 con indebito pagamento della somma risultante a saldo, fornitore che risultava aver emesso fatture nei confronti della società per la somma complessiva di € 82.280,00, importo spropositato e in molti casi non inerente l’attività di impresa (biglietti emessi in favore dell’altra socia e del figlio della stessa nonché di un medico collaboratore esterno in favore del quale nello stesso giorno appaiono emessi quattro biglietti aerei);

d) costi per oltre € 68.000,00 - molti dei quali non congrui né funzionali all’attività di impresa, tra i quali costi per spese legali nonostante non si avesse notizia di alcun contenzioso – con un aumento delle spese nei mesi da giugno ad agosto in media del 50% (come nel caso della voce “acquisti beni per la produzione” - nonostante si tratti di società di servizi - per servizi amministrativi e per compensi a lavoratori occasionali.

La socia ricorrente, quindi, ha denunciato come l’amministratore, approfittando dei poteri gestori affidatigli, abbia fatto un uso personale della società con l’intento di distrarre liquidità ed alterare il risultato economico dell’azienda, creando concreti danni alla società innanzitutto per sanzioni tributarie derivanti dalle omissioni denunciate, in secondo luogo per il concreto depauperamento del patrimonio a causa di continui “prelievi” dalla cassa sociale ed infine per l’impossibilità oggettiva di reinvestimento ed utilizzo di tali risorse a vantaggio della società e perdita dei frutti del capitale così reinvestito, quantificabile presuntivamente in € 350.000,00 quale ipotetico fatturato per l’anno 2004 (pari al fatturato del 2003 aumentato del 25% secondo il trend dell’anno precedente), danni di cui il Verdi sarebbe chiamato a rispondere a titolo restitutorio e risarcitorio.

Costituitisi l’amministratore, Verdi Barbaro, e la socia, Rossi Gabriella, gli stessi hanno eccepito l’infondatezza del ricorso, l’improponibilità e inammissibilità della domanda cautelare volta ad ottenere il sequestro conservativo dei loro beni, perché la socia ricorrente sarebbe legittimata a richiedere solo la revoca ed eventualmente la nomina di un amministratore giudiziale, nonché l’inammissibilità delle domande per la mancata indicazione della domanda di merito conseguente e successiva alla fase cautelare.

In particolare gli stessi, in ordine alle contestazioni mosse dalla Bianchi, hanno, tra l’altro, dedotto:

- che il vero socio della società non era la ricorrente bensì il genitore della stessa, il quale si era sempre limitato ad incassare i corrispettivi riscossi dai clienti di cui riusciva ad entrare in possesso con il consenso del consulente commerciale della società, rag. A.B., che era stato imposto alla società dal detto socio occulto al fine di surrogarsi al Verdi e che si era gradualmente impossessato di tutta la documentazione contabile della società rifiutandone la consegna all’amministratore e di fatto subentrando nell’amministrazione della società;

- che la redazione ad opera del consulente unilateralmente di un presunto progetto di bilancio dall’1.1.2003 al 30.6.2004 nonché di altri documenti di cui il Verdi non era a conoscenza, redatti ad acta dal A.B. in quanto l’amministratore gli aveva annunciato la revoca dell’incarico, avvenuta in effetti in data 8.9.2004;

- l’irrilevanza probatoria del verbale redatto il 17.9.2004 dalla stessa ricorrente, in collusione con il A.B., in assenza dell’amministratore;

- il mancato invio da parte del A.B. dei documenti contabili all’amministratore e la mancata autorizzazione da parte di questo alla contabilizzazione di operazioni contrarie alla normativa tributaria;

- l’utilizzo da parte della socia ricorrente di somme della società per l’acquisto di un’autovettura, del valore di € 29.000,00 in uso esclusivo del socio occulto;

- la normale mancata stampa dei libri contabili, arretrata di almeno un mese, giustificata dall’affidamento della tenuta della contabilità ad uno studio esterno;

- l’inesistenza di qualsiasi violazione della normativa tributaria addebitabile all’amministratore, atteso che la documentazione era tutta in possesso del rag. A.B.;

- che il conto fatture da ricevere al 31.12.2002 riportava costi per “acquisti materiali – anticipazione amministratore” registrati nell’esercizio del 2002 e l’assemblea li aveva fatti propri in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2002;

- la mancata indicazione della documentazione in base alla quale il A.B. avrebbe effettuato la registrazione dei presunti utili distribuiti in conto anticipazione su utili 2003.

L’amministratore ha, quindi, rilevato la mancanza di colpa negli eventuali danni occorsi dalla società per l’inosservanza dei doveri a lui imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, atteso che lo stesso avrebbe subito, senza colpa, lo spoglio dei suoi poteri gestori, in uno alla contabilità ed ai libri obbligatori, ed avrebbe fatto constatare il proprio dissenso dalla condotta del consulente A.B..

La Rossi, inoltre, ha contestato la sua eventuale partecipazione ai presunti danni scaturenti dalle presunte distrazioni di somme poste in essere dal marito, partecipazione non supportata da alcun elemento documentale.

I resistenti hanno, pertanto, richiesto il rigetto del ricorso senza opporsi al sequestro della documentazione contabile ma opponendosi alla nomina quale custode del rag. A.B..

Le parti hanno, infine, controdedotto in udienza ed il Giudice Designato si è riservato di provvedere in ordine alle domande cautelari svolte.

Diritto

Occorre, in primo luogo, rilevare come la società “Alfa - Idee & Soluzioni S.r.l.” non appare essersi costituita nel presente procedimento cautelare, sebbene regolarmente evocata in giudizio, attesa la sua veste di litisconsorte necessario.

Va, infatti, osservato come dalla comparsa di costituzione depositata, sebbene la stessa risulti redatta anche nell’interesse della società, non emerge in alcun modo che la stessa – a mezzo del suo legale rappresentante - abbia dato procura al difensore, non essendo stato apposto in seno all’atto alcun timbro della stessa né la firma del Verdi, attuale amministratore, è stata apposta nella detta qualità.

Va, peraltro, notato che nel caso, come quello in esame, in cui il socio agisca per ottenere la revoca dell’amministratore unico ed in vista altresì dell’esercizio nei confronti dello stesso dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., il medesimo amministratore non può costituirsi in nome della società atteso l’evidente conflitto di interessi in cui verrebbe a trovarsi e sarebbe necessario ricorrere alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nomina non avvenuta in questo procedimento.

Ancora preliminare appare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stata indicata l’azione che la ricorrente intenderebbe proporre nel conseguente giudizio di merito.

L’eccezione si palesa infondata.

Ed invero, non solo già nel ricorso è stato indicata l’incoanda azione di merito di risarcimento dei danni causati dall’amministratore nella gestione della società nonché la domanda di revoca dello stesso per le gravi irregolarità compiute cui era strumentale la domanda cautelare svolta, ma anche in udienza è stato precisato che la richiesta cautelare della socia ricorrente è funzionale ad un’azione di merito ex art. 2476 c.c. (sì come riformato in seguito all’entrata in vigore del d.lvo n.6/2003) di revoca e responsabilità per danni dell’amministratore con responsabilità diretta della socia Rossi Gabriella, in quanto colpevole e complice degli atti dannosi compiuti dall’amministratore in danno della società e della socia Bianchi.

Resta da esaminare infine l’eccezione di improcedibilità del ricorso per quanto attiene la richiesta cautelare di sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore e dell’altra socia, per non avere la ricorrente la rappresentanza processuale della società e non avendo dalla stessa ottenuto una delega a stare in giudizio in nome e per conto della medesima.

Occorre, all’uopo, premettere che il legislatore in sede di riforma del diritto societario ha da un lato soppresso integralmente – o quasi - il controllo giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione delle s.r.l. ex art. 2409 c.c. e ha tuttavia correlativamente attribuito a ciascun socio la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ed alla contestuale previsione, nel novellato art. 2476 c.c., della possibilità per ciascun socio di chiedere “altresì”, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.

Siffatta azione di responsabilità è certamente quella sociale, atteso che gli stessi sono responsabili verso la società, quest’ultima è tenuta a tenere indenne il socio delle spese giudiziali sostenute nonché ha il potere di rinunciare e transigere l’azione. Tuttavia è espressamente riconosciuta ai soci la legittimazione ad esercitarla rientrando siffatta facoltà nei casi “espressamente previsti dalla legge” di sostituzione processuale in cui eccezionalmente, ex art. 81 c.p.c., taluno “può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui”. Il socio è, cioè, autorizzato ad esercitare in nome proprio, ma nell’interesse della società, l’azione di responsabilità normalmente promossa dalla società stessa a tutela dei propri diritti.

Il legislatore ha inoltre ritenuto di collegare a questa azione la possibilità di ottenere, nell’ambito del giudizio di responsabilità, la revoca giudiziale degli amministratori convenuto in giudizio, con una facoltà che, quindi, si ricollega alla legittimazione principale all’esperimento dell’azione di responsabilità.

Ovviamente, legittimato il socio a siffatte azioni, ne consegue che lo stesso possa chiedere in via cautelare tutti i provvedimenti tipici previsti dall’ordinamento cui sia strumentale la detta pronuncia di merito, tra i quali non può che rientrare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore, sequestro finalizzato ex art. 671 c.p.c. alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nel tempo occorrente alla pronuncia definitiva di merito.

Tuttavia, pare opportuno precisare già in questa sede come, proprio a causa del venir meno dell’applicabilità alle s.r.l. dell’istituto del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., non appare residuare in capo al Tribunale alcun potere di nomina di un amministratore giudiziale, potere riservato unicamente ai soci ottenuta la revoca dell’amministratore in carica ai sensi dell’art. 2479, comma 1 n. 2 c.c..

Nel merito, al fine di valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, occorre distinguere preliminarmente le posizioni di Verdi Barbaro – amministratore – e di Rossi Gabriella, ed in ordine alla prima posizione la domanda cautelare volta ad ottenere la revoca dalla carica e quella volta ad ottenere sia il sequestro conservativo che quello probatorio.

Orbene, il ricorso appare parzialmente fondato, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, in ordine alle domande cautelari svolte nei confronti di Verdi Barbaro.

Ritiene questo Giudice che le contestazioni mosse al Verdi appaiono, prima face e sempre nell’ambito della tutela sommaria tipica di questa fase cautelare, sorrette da sufficiente verosimiglianza.

Va, all’uopo, innanzitutto rilevato che a fronte delle specifiche censure mosse dalla ricorrente avverso l’operato dell’amministratore quest’ultimo abbia sostanzialmente basato la sua difesa addossando ogni responsabilità sul consulente contabile della società il quale avrebbe tra l’altro omesso di consegnargli la documentazione contabile della stessa.

Invero, non può porsi in dubbio, come appaia ancor più grave la condotta di un amministratore che, a fronte degli obblighi lui imposti dalla legge e dall’atto costitutivo della società, non si attivi per adempiere gli stessi anche compiendo i necessari atti volti ad impedire eventuali abusi di professionisti incaricati dalla società alla tenuta della contabilità, attesa la rilevanza della stessa per conoscere la vita e l’andamento della società medesima e per compiere le opportune scelte gestionali.

Quand’anche fosse vero - ed in questo procedimento l’assunto è rimasto assolutamente sfornito di alcun riscontro documentale o altro - che il contabile della società avesse violato i suoi doveri professionali, ciò non solo non potrebbe esimere l’amministratore dalla sua responsabilità personale derivante dagli obblighi sullo stesso gravanti, ma aggraverebbe maggiormente il comportamento illecito dallo stesso tenuto atteso che dimostrerebbe l’assoluta negligenza e imperizia nello svolgimento del mandato conferitogli a causa del comportamento omissivo dallo stesso tenuto a fronte degli obblighi contabili gravanti sulla società.

Non si comprende, cioè, come possa un amministratore gestire la società senza avere a disposizione la situazione contabile della stessa e come possa rimanere inerte davanti ad un comportamento negligente del professionista incaricato alla concreta predisposizione di tale contabilità per così lungo tempo pur in presenza, ad esempio, dell’obbligo, gravante sull’amministratore, di predisposizione del progetto di bilancio d’esercizio, delle denuncie fiscali e tributarie in genere e di tutti gli adempimenti conseguenti.

Deve, in particolare, sottolinearsi che nel caso in esame, a fronte dell’obbligo di predisporre il progetto di bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, la lettera di revoca del professionista - che non avrebbe, a dire della difesa dei resistenti, reso possibile predisporre un documento così importante per la vita societaria - sia intervenuta solo pochi giorni prima della presentazione del ricorso cautelare e dopo ben nove mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.

Ciò posto, dalla documentazione acquisita in atti, risulta in primo luogo non contestato che il progetto di bilancio d’esercizio dell’anno 2003 non è stato ancora redatto né il bilancio medesimo approvato.

Orbene una simile condotta appare di per sé integrare il requisito delle gravi irregolarità nella gestione richiesto dall’art. 2476 c.c. al fine dell’emissione del provvedimento di revoca dell’amministratore Verdi Barbaro. Infatti il progetto di bilancio, la cui redazione è obbligo precipuo degli amministratori ex art. 2475 c.c., è certamente il documento economico e patrimoniale più importante per la vita societaria nonché strumento di concreta conoscenza per i soci dell’andamento della società e di controllo della rispondenza dello stesso alla contabilità.

Ulteriori elementi che appaiono idonei a dimostrare l’esistenza di gravi irregolarità emergono, inoltre, dalla documentazione contabile prodotta.

In primo luogo, occorre sottolineare come la stessa appare essere stata acquisita legittimamente, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. mediante richiesta formale indirizzata all’amministratore.

In secondo luogo, a fronte della generica contestazione mossa dall’amministratore in ordine alla mancata conoscenza delle risultanze della stessa e agli inadempimenti imputabili al consulente contabile, risulta viceversa come quest’ultimo abbia in più occasioni e per vari adempimenti compulsato l’amministratore allo svolgimento dei suoi necessari compiti di gestione.

Di contro, nessun elemento documentale è stato fornito dai resistenti che potesse dimostrare l’inattendibilità delle “situazioni contabili” consegnate dal consulente della società, né è mai stata attivata da parte dell’amministratore alcuna procedura, anche in via d’urgenza, per ottenere la documentazione che, a dire dello stesso, sarebbe stata richiesta al consulente ma mai consegnata.

Le contestazioni svolte dalla ricorrente, viceversa, sembrano risultare chiaramente dall’esame della documentazione allegata al ricorso.

In particolare, dalla stessa si evidenzia:

- la condotta omissiva tenuta dall’amministratore agli inviti rivoltigli dal consulente della società in ordine alla produzione dell’estratto conto bancario, delle fatture emesse nel mese di agosto del 2004, dei ricavi afferenti i convegni realizzati dalla società e dei compensi erogati in favore dei collaboratori (v. le richieste dello studio A.B. in atti, doc. 15);

- nella voce contabile denominata “conto Rossi c/ prelievi” risultano pagamenti in acconti per utili 2003 per la complessiva somma di € 32.335,00, in violazione del disposto dell’art. 2478 bis c.c. a mente del quale “possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato”;

- nella voce contabile denominata “crediti verso soci conto prelievi è stata contabilizzata la somma di € 6000,00 ma non risulta a quale titolo la socia Rossi avrebbe effettuato il prelievo, mentre la ricorrente assume di non averne effettuato alcuno;

- l’esistenza di un conto “fatture da ricevere” afferente all’esercizio del 2002, ma riportato nel nuovo conto relativo al 2003, dal quale risultavano “acquisti materiali – anticipazioni amministratore” per l’importo complessivo di € 82.816,00 senza che, dopo ben due anni, siano state acquisite le relative fatture. Né vale qui l’eccezione mossa dall’amministratore resistente, il quale ha sostenuto che siffatta voce abbia trovato approvazione già in sede di approvazione del bilancio 2002, atteso che le fatture dovevano in ogni caso essere ricevute ed ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2476 “l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”;

- l’esistenza, nella prima nota redatta dall’amministratore e inviata al consulente, di costi non giustificati, che il consulente ha raccolto in un conto provvisorio “in attesa di documentazione”, ammontanti ad oltre € 15.000,00;

- l’esistenza di fatture emesse da un’agenzia di viaggio nei confronti della società nell’anno 2003 per la complessiva somma di € 82.280,00, importo che, seppur di enorme entità, risulta viceversa genericamente giustificato nelle voci “acquisti per congressi” e ”Banca Intesa” senza una esplicita riconducibilità all’attività di impresa concretamente esercitata;

- l’aumento sensibile di tutte le spese e l’esistenza di costi sostenuti nell’anno 2003 per oltre € 68.000,00 senza alcuna notizia dei ricavi delle attività di impresa.

Orbene, tutte le predette risultanze, alla luce altresì della mancata redazione ed approvazione del bilancio, denotano - con una certa verosimiglianza tipica della presente fase cautelare - l’esistenza a carico dell’amministratore di gravi inosservanze dei doveri lui imposti dalla legge anche in ordine alla corretta tenuta della contabilità della società.

Siffatta condotta, inoltre, non solo sorregge, sotto il profilo del fumus boni iuris, la richiesta di revoca dell’amministratore ma altresì denota l’apparente attualità del danno scaturente da tale condotta.

L’azione di responsabilità, cui è correlata la richiesta cautelare di sequestro conservativo, suppone, infatti, che un danno per la società si sia già verificato, non essendo più sufficiente, alla luce della riforma, il caso di gravi irregolarità che non abbiano ancora determinato un danno.

Orbene, il danno concreto che la società avrebbe già patito sembra emergere dalle sopra riportate condotte le quali hanno comportato rilevanti esborsi per la società.

In ordine alla sussistenza del periculum in mora questo, se appare in re ipsa con riguardo alla domanda di revoca – attesa il concreto pericolo connesso, per un verso, al perdurare dei danni già verificatisi e per altro verso alla concreta possibilità del verificarsi di ulteriori danni determinati dalla mala gestio sopra evidenziata – va valutato anche in riferimento alla domanda volta ad ottenere il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore.

A tal fine va evidenziato che siffatta domanda – la quale, per come sopra detto, appare ammissibile giacché connessa al futuro giudizio di merito tendente all’accertamento della responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c.c. – è consequenziale al credito che vanterebbe la società nel caso di esito positivo dell’azione di merito.

Orbene, ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ordine alla responsabilità dell’amministratore per i motivi sopra esaminati, appare fondato altresì il pericolo che nel tempo occorrente all’accertamento di siffatta responsabilità, il debitore possa sottrarre i suoi beni alla garanzia del credito medesimo.

Va, infatti, rilevata la scarsa consistenza del patrimonio immobiliare dello stesso, circostanza che rende concreta la possibilità, una volta che lo stesso sia sottratto al soddisfacimento delle sopra citate ragioni creditorie, di frustrare le possibilità di soddisfazione futura del credito stesso.

Tuttavia, in merito alle domande cautelari di revoca e di sequestro conservativo, appaiono necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo, ritiene questo decidente che - attesa la facoltà concessa dalla legge (art. 2476, comma 3 ultima parte, c.c.) e la richiesta ante causam della revoca dell’amministratore – il provvedimento di revoca medesimo debba essere subordinato alla prestazione da parte della ricorrente di una cauzione pari a € 5.000,00.

In secondo luogo, per quanto concerne il sequestro conservativo, attesa la quantificazione del danno subito dalla società scaturente dalle -considerazioni sopra svolte – attestantesi in circa € 280.000,00 - e l’impossibilità, sia giuridica che economica, di valutare quello che eventualmente potrà subire la stessa, si rileva come non appaia congrua la richiesta di sequestro pari a € 700.000,00, ritenendosi sufficiente disporre lo stesso sui beni del Verdi sino alla concorrenza di € 300.000,00.

Prima di prendere in esame la posizione della socia, Rossi Gabriella, occorre pronunciarsi in merito alla domanda cautelare volta ad ottenere il sequestro probatorio dei documenti contabili della società.

Va, all’uopo, rilevato come appaiano sussistere entrambi i presupposti richiesti dall’art. 670, n. 2, c.p.c. per la concessione della misura cautelare.

Ed invero, per un verso, l’amministratore resistente ha contestato, anche in questa sede, sia il diritto che le modalità di consultazione della documentazione contabile, pur in presenza dell’ampia previsione di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., in tal modo rendendo controverso il diritto della Bianchi alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione.

In secondo luogo, la giurisprudenza ha da ultimo interpretato la disposizione di cui all’art. 670, n. 2, c.p.c. nel senso di ritenere possibile la concessione del “sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni etc., regolato dall'art. 670 n. 2 cod. proc. civ.”, non solo in presenza di una controversia sul diritto alla esibizione, ma… ogni qual volta la cosa serva come prova e se ne riveli indispensabile l'acquisizione ai fini dell'accertamento dei fatti”. (Nella specie la S.C. ha ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che aveva ravvisato la necessità di autorizzare il sequestro di documenti, fatture e scritture contabili in vista di un giudizio per risarcimento di danni sussistendo il pericolo di dispersione, alterazione o distruzione dei documenti medesimi. Cfr Cass. n. 12705/1993).

Infine le circostanze sopra riportate in ordine alla tenuta della contabilità conducono a ritenere opportuno provvedere alla loro custodia temporanea al fine di evitare appunto la dispersione, alterazione o distruzione dei documenti medesimi.

Va, quindi, esaminata la richiesta di emissione della misura cautelare del sequestro conservativo dei beni della socia Rossi Gabriella.

Occorre innanzitutto precisare che ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. “sono altresì responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

Secondo l’orientamento della dottrina la responsabilità dei soci rappresenta la risposta generale ad un fenomeno comune e sentito nelle piccole e medie imprese costituito dall’ingerenza dei soci nelle scelte gestionali.

La norma appare, pertanto, consentire una sorta di responsabilità solidale tra l’amministratore ed il socio che abbia “deciso o autorizzato” il compimento di atti di gestione dannosi per la società.

Orbene, se questa appare l’interpretazione più corretta della norma citata, non può ritenersi sufficiente al fine di configurare una responsabilità siffatta che il socio si sia solo avvantaggiato di atti gestionali compiuti dall’amministratore ma è necessario che egli stesso sia stato l’autore di atti di gestione, avendoli “decisi” o “autorizzati”, in modo formale – qualora gli siano stati delegati, nell’atto costitutivo o nello statuto, specifichi poteri gestionali – o informale, con una sorta di ingerenza di fatto.

Nel caso in esame non è stata neanche dedotta una condotta tenuta dalla socia Rossi concretantesi in atti di gestione della società, fondandosi le censure svolte dalla ricorrente esclusivamente sull’apparente – ed invero dimostrato solo in parte - beneficio che la stessa avrebbe tratto da alcune scelte gestionali dell’amministratore, come ad esempio quella di distribuire acconti per utili 2003 per la complessiva somma di € 32.335,00, senza alcuna allegazione di fatti o documenti da cui trarre il verosimile convincimento di un atto dalla stessa compiuto o autorizzato in ordine a siffatta scelta gestionale.

In parziale accoglimento del ricorso proposto da Bianchi Clara, va, quindi, disposta:

- la revoca dalla carica di amministratore di Verdi Barbaro, provvedimento che va subordinato alla prestazione da parte della ricorrente di una cauzione pari a € 5.000,00;

- il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sino alla concorrenza di € 300.000,00 sui beni di proprietà dello stesso Verdi;

- il sequestro giudiziario, ex art. 670, n. 2, c.p.c. dei libri sociali e della documentazione contabile della Alfa – Idee & Soluzioni – S.r.l., nominando all’uopo un custode.

Va, viceversa, rigettata perché inammissibile la richiesta di nomina di un amministratore giudiziario provvisorio e va altresì rigettata perché non sorrette dal necessario requisito del fumus boni iuris la richiesta di sequestro conservativo sui beni di Rossi Gabriella.

In ordine a quest’ultima domanda, stante il suo rigetto, va definitivamente disposto in ordine alle spese del presente procedimento cautelare ex art. 669 septies, co. 2, c.p.c. e le stesse vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso proposto da Bianchi Clara:

a) revoca dalla carica di amministratore della Alfa – Idee & Soluzioni – S.r.l. Verdi Barbaro, subordinando siffatto provvedimento alla prestazione di una cauzione da parte di Bianchi Clara di € 5.000,00;

b) autorizza il sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 280.000,00 sui beni di Verdi Barbaro;

c) autorizza il sequestro giudiziario dei libri sociali e della documentazione contabile della società Alfa – Idee & Soluzioni – S.r.l. e nomina custode degli stessi il dott. Massimo Spina;

d) assegna, a parte ricorrente, il termine di giorni trenta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per instaurare il giudizio di merito;

e) rigetta l’istanza di nomina di un amministratore giudiziario provvisorio nonché quella di sequestro conservativo sui beni di Rossi Gabriella;

f) condanna, conseguentemente, Bianchi Clara al rimborso, in favore della Rossi, delle spese del presente procedimento cautelare che, tenuto conto della difesa congiunta della Rossi e del Verdi, liquida in complessive € 1.300,00, di cui € 500,00 per diritti di procuratore e £. 800,00 per onorari di avvocato;

g) manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.