Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11561 - pubb. 10/11/2014
Eluana Englaro: fu manifestamente illegittima la condotta della Regione Lombardia
Consiglio di Stato, 02 Settembre 2014. Est. Noccelli.
Caso Eluana Englaro – Autorizzazione alla sospensione dell’idratazione e alimentazione artificiale – Obbligo per l’Azienda sanitaria di provvedere – Rifiuto – Illegittimità (manifesta) – Sussiste
Istanza del privato rivolta al servizio sanitario nazionale – Rifiuto – Impugnazione – Giurisdizione – Giudice amministrativo – Sussiste
L’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario; il paziente, pertanto, ha diritto di rifiutarli come può, in genere, rifiutare la “cura”. “Cura” non è infatti ciò che l’Amministrazione ritiene di proporre o imporre al paziente, in una visione autoritativa di salute che coincida solo con il principio di beneficialista ma il contenuto, concreto e dinamico, dell’itinerario umano, prima ancor che curativo, che il malato ha deciso di costruire, nell’alleanza terapeutica con il medico e secondo scienza e coscienza di questo, per il proprio benessere psico-fisico, anche se tale benessere, finale e transeunte, dovesse preludere alla morte. Opzione curativa, strategia terapeutica e cura è anche, in questo senso, il diritto e la possibilità di interrompere il trattamento sanitario, già intrapreso e non più voluto o tollerato; la decisione di vivere sul proprio corpo la propria malattia al di là o al di fuori di un pregresso o anche di un qualsivoglia percorso terapeutico; la scelta consapevole e informata, per quanto tragica, di accettare serenamente, anche sol lenendo l’acuirsi della sofferenza, la progressione inarrestabile del male fisico sino alla morte. Non è giuridicamente accettabile né scientificamente corretto, prima ancor che contrario ad ogni senso e principio dell’umanità, che esso sia di stampo personalistico o solidaristico, affermare o anche implicitamente ritenere che, anche dopo il rifiuto di un trattamento sanitario da parte del paziente, il tratto terminale della vita, che lo separa dall’interruzione della cura alla più che probabile morte, non possa e non debba anch’esso essere bisognoso e, quindi, meritevole di cura e di presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, seppur nella declinazione di un concetto di “cura” diverso, nel mutato intendimento del paziente, da quello seguito sino a quel momento. Non può dunque l’Amministrazione sanitaria sottrarsi al suo obbligo di curare il malato e di accettarne il ricovero, anche di quello che rifiuti un determinato trattamento sanitario nella consapevolezza della certa conseguente morte, adducendo una propria ed autoritativa visione della cura o della prestazione sanitaria che, in termini di necessaria beneficialità, contempli e consenta solo la prosecuzione della vita e non, invece, l’accettazione della morte da parte del consapevole paziente. Tale condotta, illegittima, non è soltanto contraria all’inviolabile principio personalistico, di cui è espressione l’informata e volontaria scelta di rifiutare le cure da parte del paziente, ma anche all’altrettanto fondamentale principio solidaristico, poiché, come si è già supra chiarito, il richiesto distacco del sondino naso-gastrico voluto dal paziente, ancor prima e più delle pur invocate successive cure palliative e della sedazione, è – al pari del suo posizionamento e, appunto, quale contrarius actus di questo – un atto medico, che richiede la necessaria cooperazione della struttura sanitaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d. lgs. 80/1998, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte cost. n. 204 del 2004, ha giurisdizione esclusiva, in materia di pubblici servizi, allorché l’amministrazione rifiuti la prestazione sanitaria richiesta dal privato mediante l’esercizio di un potere autoritativo e all’esito di un procedimento iniziatosi ad istanza di parte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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