Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32355 - pubb. 11/12/2024

Tribunale di Bologna: ammissibile il concordato minore con sola finanza esterna

Tribunale Bologna, 22 Marzo 2024. Est. Guernelli.


Concordato minore - Continuità aziendale - Piano prevedente solo finanza esterna - Ammissibilità - Applicazione analogica dell’art 84, comma 3, CCII - Esclusione



L’art. 74, 3° co. CCII, per entrambe le forme di concordato minore (in continuità e liquidatorio), prevede che la proposta ha contenuto libero, bastando l’indicazione specifica di tempi e modalità per superare la crisi, e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma. Tale particolare disciplina, che si attaglia alla necessità di meglio salvaguardare le attività imprenditoriali di minori dimensioni, sembra in effetti precludere nel caso concreto (in cui fra l’altro entra in gioco la sola finanza esterna) l’applicazione analogica dell’art. 84 3° co. CCII, per cui “nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”.
È pertanto ammissibile una proposta di concordato minore in continuità aziendale implicante l’esclusiva messa a disposizione del cento creditorio di finanza esterna senza che sia prevista alcuna soddisfazione dei creditori derivante dal ricavato prodotto dalla continuità stessa. (Gianguido Roversi) (Riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Gianguido Roversi


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