Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32282 - pubb. 27/11/2024
Distinzione tra finanza esterna e valore eccedente quello di liquidazione giudiziale
Appello Brescia, 17 Novembre 2024. Pres. Magnoli. Est. Stagno.
Concordato preventivo - Omologazione c.d. trasversale - Valore eccedente quello di liquidazione - Apporto di finanza esterna - Distinzione - Chiara indicazione del valore di liquidazione giudiziale
Con questa decisione, La Corte d’Appello di Brescia ha confermato una decisione del Tribunale di Mantova in tema di omologazione c.d. trasversale del concordato preventivo ai sensi dell’art. 112 CCI.
La Corte bresciana, in particolare, ha respinto la tesi della reclamante secondo la quale l’apporto di finanza esterna rientrerebbe nella definizione di valore eccedente quello di liquidazione ed ha affermato che “valore eccedente quello di liquidazione e risorse esterne sono fatti differenti, attenendo il primo a un surplus concordatario, derivante dall’attuazione del concordato e nella disponibilità degli organi della procedura chiamati a ripartirlo secondo i criteri distributivi previsti dal piano, purché conformi al dettato dell’art. 84 CCI, ed il secondo a finanze esterne di terzi del tutto svincolati da rapporti con i creditori.”
La decisione evidenzia inoltre che il debitore non ha chiaramente indicato il valore di liquidazione giudiziale della società, un’omissione che rende impossibile valutare con certezza l’eventuale valore eccedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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