Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32243 - pubb. 20/11/2024
Concordato preventivo liquidatorio e necessità della nomina di un liquidatore
Tribunale Firenze, 10 Luglio 2024. Pres., est. Legnaioli.
Concordato preventivo – Liquidatorio – Liquidatore
Con questo provvedimento di omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni, il tribunale fiorentino “ritiene … che la nomina del liquidatore sia necessaria, non prevedendo più l’art. 114 CCI la clausola che il concordato possa disporre diversamente, contenuta invece nel previgente art. 182 l.f., e avendo il liquidatore il compito, non solo di liquidare i beni sociali, ma anche quello di esercitare o proseguire ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, l’azione sociale di responsabilità.
“… Si osserva che nel concordato con cessione dei beni ai creditori, a differenza di quello in continuità aziendale, il debitore perde la possibilità di gestire e disporre dei beni ceduti in favore di un terzo soggetto, nominato dal tribunale, che opera nell’interesse dei creditori e sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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