Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32198 - pubb. 12/11/2024

Sulla facoltà del fallimento di trattenere parte della pensione di invalidità del fallito

Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2024, n. 27288. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Fallimento – Fallito – Acquisizione all’attivo della pensione di invalidità – Onere della prova



La dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore.


Il principio vale escludere che la dichiarazione ISEE (redatta ad oggi "sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica -, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11", ai sensi dell'art. 2, comma 6, d.P.C.M. 159/2013) assuma valore di prova in ordine alla dichiarazioni rese dalla parte, ma non impedisce che la stessa possa essere valutata nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo così il proprio carattere autoreferenziale.


[La Corte di legittimità ha ribadito questi principi con riferimento alla facoltà della procedura fallimentare, all'esito della valutazione degli elementi disponibili in ordine alla condizione personale del fallito, di acquisire all'attivo due quinti della pensione di invalidità, oltre alla quota di un quinto della retribuzione del fallito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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