Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32174 - pubb. 06/11/2024

Liquidazione Controllata: per l’apertura è sufficiente l’accertamento incidentale del credito

Tribunale Salerno, 27 Settembre 2024. Pres. Sicilia. Est. Faracchio.


Liquidazione Controllata – Curatore istante – Legittimazione – Azione di responsabilità in corso – Accertamento del credito risarcitorio – Necessità – Esclusione – Accertamento incidentale ai fini della legittimazione – Sufficienza



Sussiste la legittimazione del curatore fallimentare a richiedere l’apertura della liquidazione controllata a carico dell’ex amministratore unico della società fallita verso cui è in corso l’azione di responsabilità, pur in assenza di un titolo esecutivo nei confronti di questi (visto che l’accertamento di responsabilità e il collegato diritto di credito al risarcimento del danno sono ancora sub iudice), dovendosi aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla legittimazione del creditore ad avanzare domanda di fallimento ex art. 6 l. fall., applicabile anche in vigenza del Codice della Crisi, per cui la verifica della legittimazione del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521, nonché Cass. 2018/30827 e Cass 2020/23494).


Invero, la Cassazione ha precisato che con la dizione di “creditore”, senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore intende indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un soggetto non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio della controparte derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo, ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva.


Nel caso di specie, il credito risarcitorio di parte ricorrente può essere accertato nella presente sede incidentalmente, senza entrare nel merito della esatta quantificazione dello stesso, ai limitati fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva del curatore istante ai fini dell’apertura della liquidazione controllata a carico del convenuto. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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