Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32171 - pubb. 06/11/2024

Fallimento del subappaltatore, domanda proposta dall’INPS solo nei confronti del committente coobbligato solidale 'in bonis' e 'vis attractiva' della procedura fallimentare

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 15 Maggio 2023, n. 13236. Pres. Mancino. Est. Cerulo.


Fallimento del subappaltatore - Domanda proposta dall’INPS solo nei confronti del committente, coobbligato solidale “in bonis” - “Vis attractiva” della procedura fallimentare - Esclusione - Fondamento



Nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa; tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva" della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum". (massima ufficiale)




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