Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32166 - pubb. 05/11/2024

Il Tribunale di Modena in tema di ammissibilità delle misure protettive richieste

Tribunale Modena, 22 Luglio 2024. Est. Bianconi.


Composizione Negoziata – Misure protettive e cautelari – Conferma – Divieto di proporre azioni monitorie ed intimazioni di pagamento – Inammissibilità


Composizione Negoziata – Misure protettive e cautelari – Conferma – Divieto di modificare i contratti e di sospendere i mutui chirografari – Autotutela del contraente in bonis – Limiti – Condizioni


Composizione Negoziata – Misure protettive e cautelari – Conferma – Divieto di classificazione bancaria del credito – Ordine di ripristino della provvista bancaria per futuri utilizzi – Inammissibilità – Rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale – Verifica sommaria del giudice – Necessità



Nella composizione negoziata, in sede di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, devono essere rigettate le misure protettive riguardanti “il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento” e “il divieto di intimare il pagamento di somme” poiché non previste dalla legge e contraddette dalla mancata inibizione dei pagamenti ex art. 18, comma 3, CCII, nonché troppo penalizzanti per i creditori, che mantengono dunque il diritto di azione.


Deve altresì essere respinta la richiesta di misure cautelari riguardanti “la sospensione dei contratti di mutuo chirografari in essere” e “il divieto di modificare i contratti pendenti in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi”, poiché la autotutela del contraente rivive per ogni inadempimento successivo all’accesso alla composizione negoziata, come emerge dall’art. 18, comma 5, CCII, per cui sarebbe abnorme paralizzarla con la richiesta cautela, fermo peraltro lo stay of executions in forza delle misure cautelari.


Nella composizione negoziata, in sede di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, non può trovare accoglimento:
- l’istanza cautelare volta a imporre alle banche “l’obbligo di non declassare il loro credito nei confronti della società”, inammissibile per genericità e in ogni caso assorbita dal rilievo per cui la pubblicazione a registro imprese della richiesta di misure protettive appare già di per sé circostanza idonea ad avvisare i finanziatori delle difficoltà della società, che dovrà quindi spendere idonee garanzie ed impegni al riguardo;
- l’istanza volta ad imporre alle banche “di non sospendere l’utilizzo degli affidamenti e di consentire l’utilizzo delle aperture di credito con le relative anticipazioni degli effetti e ripristino della provvista per i futuri utilizzi, in conseguenza dei pagamenti dei crediti ceduti, in modo da sostenere la continuità aziendale”, in quanto detta misura sarebbe pleonastica nei confronti delle banche che non hanno sospeso le linee a breve, e sono tenute a mantenere gli affidamenti nel rispetto dell’art. 16, comma 5, CCII, mentre per gli istituti che hanno già sospeso le linee l’istanza va respinta ogni qualvolta si accerti, ancorché in via sommaria, che la sospensione appare disposta non per mero capriccio, o per il solo accesso della società alla composizione negoziata, ma, al contrario, all’esito di valutazioni operate dall’istituto alla stregua della disciplina della vigilanza prudenziale (nella specie, la sospensione risultava conseguente alle accertate carenze informative della società circa la pendenza di contenziosi tributari per rilevanti importi). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it

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