Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32163 - pubb. 05/11/2024
Concordato preventivo: i creditori che non votano non sono dissenzienti
Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2024, n. 27345. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.
Concordato preventivo – Voto – Mancata espressione – Effetti – Mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza
In tema di concordato preventivo, se è vero che il legislatore ha eliminato la norma secondo cui i voti inespressi devono intendersi come consenzienti (art. 178, comma 4, l.f.) è anche vero che il legislatore non ha introdotto una norma uguale e contraria che preveda un'equiparazione delle mancate manifestazioni di voto ai voti contrari. L'assunto trova conferma nel tenore dell'articolo 178, comma 1, l.f. dove prevede che chi non ha esercitato il voto venga indicato, all'interno del verbale dell'adunanza dei creditori, a parte, in posizione distinta da favorevoli e contrari, nel separato novero dei creditori che non hanno preso posizione rispetto alla proposta di concordato presentata.
Non è quindi condivisibile la tesi per cui la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal tribunale comporta una violazione del contraddittorio determinando la nullità del procedimento e ai sensi dell'articolo 180 l.f. e del decreto di omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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