Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32077 - pubb. 17/10/2024

Obblighi informativi nel contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione

Appello Salerno, 16 Maggio 2024. Pres. Niccoli. Est. Rosanova.


Risparmio amministrato – Risparmio gestito – Contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione di valori mobiliari – Differenze


Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’intermediario finanziario – Onere della prova in capo all’intermediario dell’adempimento e della diligenza specificamente richiesta


Intermediazione finanziaria – Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione – Limitato obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario successivo all’acquisto dei titoli da parte del cliente – Differenti obblighi in caso di gestione del portafoglio e servizio di consulenza



Vi è differenza tra il "risparmio amministrato" e il "risparmio gestito". Nella prima fattispecie, l'investitore stipula un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione di valori mobiliari, nel quale l'intermediario ha certamente obblighi informativi, di correttezza e buona fede, ma è pur sempre un mero esecutore delle decisioni di investimento del cliente, limitandosi ad eseguire gli ordini di compravendita di valori mobiliari e a gestire i relativi adempimenti fiscali, custodendo poi in portafoglio i titoli dell'investitore. Il rapporto contrattuale si esaurisce istantaneamente con l'esecuzione dell'ordine e l'immissione dello strumento finanziario nella disponibilità del cliente.


Nella seconda fattispecie, il cliente stipula un contratto di gestione di portafoglio, per cui si affida all'intermediario, che decide per suo conto la tipologia degli investimenti, offrendogli la necessaria consulenza sull'asset allocation, basandosi sui rischi e sugli obiettivi dichiarati dall'investitore.


Ovviamente la gestione di portafoglio costa di più al cliente, perché il rapporto non si esaurisce con la collocazione degli strumenti finanziari, ma vi è un obbligo legale dell'intermediario di monitorare nel tempo eventuali scostamenti degli investimenti, rispetto al livello di rischio iniziale, e vi è un obbligo specifico di informazione dell'aggravamento del rischio.


Quando l’intermediario stipula con il cliente un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, ed ha dato esecuzione agli ordini impartiti dal cliente di compravendita di valori mobiliari, non ha un obbligo di informazione relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato, come invece nel contratto di gestione del portafoglio del cliente, e ciò indipendentemente dall’entità del predetto aggravamento (superiore al 30%). Va, dunque, escluso che l’obbligo per l’intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati possa riferirsi genericamente all’andamento dei titoli, attesa la natura di contratto avente ad oggetto il servizio deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari. Va, in definitiva, negato che l’intermediario sia inadempiente agli obblighi di diligenza, informazione e correttezza, atteso che i compiti gravanti sul depositario si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione e cioè nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio o al servizio di consulenza.


Se la produzione documentale depositata in giudizio dall’investitore è parziale e lacunosa, laddove la documentazione prodotta dalla banca intermediaria è completa, risulta fornita la prova dell’assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998. In tema di contratti di intermediazione finanziaria e, quindi, di responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, il riparto dell'onere della prova si profila nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento da parte dell’intermediario e di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra il danno e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, avuto riguardo al profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza specificamente richiesta. (Maurizio Leopoldo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Ilaria Malagrida


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