Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31907 - pubb. 19/09/2024
Il sindacato del tribunale di Parma in sede di autorizzazione della cessione dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata
Tribunale Parma, 30 Luglio 2024. Est. Vernizzi.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Cessione dell’azienda – Requisiti – Verifica del tribunale – Progetto di risanamento
La valutazione del giudice nell’accogliere o rigettare l’istanza ex art. 22, comma 1, lett. d) CCI deve entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell’imprenditore tradotta nell’atto di cui è concretamente chiesta l’autorizzazione, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161, comma VII) l.fall. oggi art. 94 (o 46) CCI nell’ambito del concordato preventivo, ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché i suddetti requisiti possono dirsi sussistenti:
- laddove il trasferimento dell’azienda risponda in prima analisi, all’interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell’atto da autorizzare;
- sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell’esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest’ultima);
L’operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative.
L’esigenza di individuare le misure necessarie per garantire la competitività della cessione impone poi, a fronte di plurime manifestazioni di interesse, di indicare, pur nell’ambito di un contesto ampiamente deformalizzato, prescrizioni che, ai fini nella selezione dell’acquirente, consentano un’adeguata pubblicizzazione dell’operazione programmata, avuto anche riguardo alle caratteristiche dell’attività esercitata e del settore di riferimento.
Appare infine coerente con le finalità della composizione negoziata che l’autorizzazione ex art 22 comma I lett. d) CCII produca i propri effetti in funzione dello strumento prescelto per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario e subordinatamente al successo della composizione negoziata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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