Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31591 - pubb. 03/07/2024
L’incapienza conclamata del debitore esclude la liquidazione giudiziale
Tribunale Napoli, 22 Maggio 2024. Pres. Scoppa. Est. Feo.
Tribunale – Liquidazione giudiziale – Incapienza – Interesse ad agire
Nell’ipotesi di istanza per la liquidazione giudiziale, atteso che l’incapienza si sostanzia in una circostanza negativa (insussistenza di beni utili da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio), la prova contraria, sul piano concreto, non può che tradursi nell’adduzione di elementi positivi controfattuali (esistenza di beni mobili o immobili o crediti o diritti economicamente significativi da recuperare o da azionare) o comunque nella inversa circostanza (utilità della liquidazione ai fini della miglior soddisfazione del ceto creditorio), e non può che ridondare (in caso di esito negativo) a carico della stessa parte ricorrente (su cui grava l’onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa giudiziaria).
Se il debitore deduce la propria incapienza e il ricorrente non contesta siffatta circostanza (né adduca elementi controfattuali incompatibili e/o contrari alla prospettazione avversa), la circostanza stessa può ritenersi definitivamente acquisita al processo come fatto pacifico e/o “non controverso” fra le parti ai fini della decisione sull’istanza di liquidazione giudiziale.
Ove risulti acclarata la sussistenza di una sostanziale incapienza del debitore, va escluso l’interesse del ricorrente ad ottenere l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (condizione richiesta in via di principio dall’art. 100 del cpc per l’accesso a qualsiasi forma di tutela di carattere giurisdizionale), tenuto conto che, in detta ipotesi, il Tribunale Fallimentare sarebbe tenuto all’immediata chiusura della procedura, ai sensi dell’art 102 LF (oggi 209 CCII) senza nemmeno farsi luogo all’accertamento del passivo.
Invero per le procedure esecutive e/o concorsuali, lo scopo del processo (che ne costituisce anche la causa tipica e la funzione economico-sociale) è costituito dal “miglior soddisfacimento del credito” nel rispetto delle regole sulle cause legittime di prelazione, onde siffatta funzione è destinata ad esser frustrata in radice nell’ipotesi in cui manchi qualsivoglia prospettiva di soddisfazione del ceto creditorio (Cass., sez. III, 18 Gennaio 2023 n. 1489). E tale rilievo consente di escludere altresì che, in caso di conclamata incapienza del debitore, l’istanza di liquidazione giudiziale possa essere comunque introdotta “al solo scopo” di perseguire “obiettivi diversi” dalla soddisfazione forzosa del credito (svalutazione della posta di bilancio) ovvero conseguire “benefici indiretti” di carattere fiscale (discarico iva), ovvero ancora per finalità di ordine economico generale quale l’eliminazione dal mercato operatori in stato di insolvenza (essendo quest’ultima finalità riservata esclusivamente al P.M.) (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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