Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31590 - pubb. 03/07/2024

Concordato preventivo: la verifica del tribunale al momento dell’apertura della procedura

Tribunale Monza, 11 Aprile 2024. Pres. Giovanetti. Est. Fantin.


Concordato preventivo – Continuità – Verifica del tribunale al momento dell’apertura della procedura – Non irrealizzabilità del piano



In caso di concordato in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) CCI il tribunale deve verificare la ritualità della proposta e che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, dovendosi osservare al riguardo che - pur tenendo conto che il Codice della Crisi sembra concentrare le verifiche nella fase di omologazione (art. 112 CCI) - non può tuttavia trascurarsi che, già in fase di apertura, appare opportuno compiere gli accertamenti necessari in punto condizioni di legittimità della proposta, controllando il rispetto dell'ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante, al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso.


Il Tribunale deve dunque verificare che il piano consenta di evitare l'insolvenza e al contempo di superare la crisi e, se l'impresa già si trova in situazione di insolvenza, il piano deve essere in grado di rimuoverla; i due pilastri del concordato devono pertanto rivelarsi, da subito, non irrealizzabili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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